Gli avvocati delle parti, una volta formalizzato l’accordo, dovranno trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del tribunale, al comune di:
• Iscrizione dell’atto di matrimonio
• Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
• Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
E' sufficiente che alla trasmissione provveda uno solo degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi e abbia autenticato la sottoscrizione. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata trasmissione o di trasmissione tardiva sarà pertanto applicabile solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla stessa nei termini