Fine matrimonio – Separazione / Divorzio a mezzo di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte

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La Legge n. 162/2014 prevede all’art. 6 la possibilità di stipulare accordi di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

A chi è rivolto

A coloro che hanno l’atto di matrimonio iscritto / trascritto nei registri di stato civile del comune di Collegno.

Descrizione

Chi è interessato ad adottare tale procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del Procuratore della Repubblica si può eventualmente aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Come fare

Gli avvocati delle parti, una volta formalizzato l’accordo, dovranno trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni,  decorrenti dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del tribunale,  al comune di:
• Iscrizione dell’atto di matrimonio
• Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
• Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
E' sufficiente che alla trasmissione provveda uno solo degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi e abbia autenticato la sottoscrizione.  La sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata trasmissione o di trasmissione tardiva sarà pertanto applicabile solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla stessa nei termini

Cosa serve

occorre:

  • Accordo di negoziazione assistita per separazione / divorzio trasmessa dall’avvocato.

Cosa si ottiene

L’accordo viene trascritto nei registri di stato civile e vengono effettuate le relative annotazioni sugli atti di stato civile e le comunicazioni anagrafiche relative ai soggetti.

Tempi e scadenze

10 giorni dal nulla osta/autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica per la trasmissione dell’accordo.

Secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge 241/1990 – indicativamente 30 giorni dal ricevimento dell’accordo.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Stato Civile

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Contatti Ufficio stato civile

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Ultimo aggiornamento: 12/09/2024, 09:40

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