L’art.12 della Legge n.162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni
La Legge n. 162/2014 prevede all’art. 6 la possibilità di stipulare accordi di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni