Ultimo aggiornamento: 14/10/2024, 11:23
Fine matrimonio – Scioglimento o cessazione degli effetti civili matrimonio
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Servizio attivo
In seguito alla separazione personale dei coniugi (giudiziale o consensuale) a richiesta degli stessi, il Tribunale emette la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A chi è rivolto
A coloro che hanno l’atto di matrimonio iscritto / trascritto nei registri di stato civile del comune di Collegno.
Descrizione
La sentenza di divorzio emessa in uno stato estero può essere riconosciuta valida in Italia, a condizione che vi siano i requisiti previsti dall'art. 64 legge n. 218/95 o dal regolamento C.E. n. 2201/2003.
La sentenza di nullità ecclesiastica viene delibata dalla Corte d'Appello.
Come fare
La sentenza, passata in giudicato, viene trasmessa dal Tribunale all’Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove è stato celebrato il matrimonio.
Le sentenze di divorzio emesse in uno stato estero vengono trasmesse dalla autorità diplomatica italiana all'estero o presentate su istanza degli interessati. In questo caso l’istanza di uno degli sposi deve essere redatta su carta uso bollo da € 16.
La Corte d'Appello trasmette la sentenza di delibazione di nullità ecclesiastica.
In tutti e tre i casi sopra specificati, la sentenza viene trasmessa al comune dove è stato celebrato il matrimonio o dove è trascritto, in caso di matrimonio avvenuto all'estero.
Cosa serve
Solo in caso di sentenza di divorzio emessa in uno stato estero l’interessato ha facoltà di presentate istanza all’ufficio dello stato civile.
- In questo caso l’istanza va presentata da di uno degli sposi e deve essere redatta su carta uso bollo con marca da € 16.
Cosa si ottiene
L'Ufficiale di Stato Civile annota la sentenza a margine dell'atto di matrimonio e ne dà comunicazione, per entrambi gli sposi, all'ufficio anagrafe del Comune di residenza per il cambiamento di stato civile da coniugato a libero ed al comune di nascita per l'annotazione. In caso di Sentenza straniera si procede alla relativa trascrizione.
Tempi e scadenze
Secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge 241/1990 – indicativamente 30 giorni dalla presentazione dell’istanza o dal ricevimento del provvedimento trasmesso dall’Autorità competente
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Procedure collegate all'esito
Contatti Ufficio stato civile
Telefono 0114015243
Email statocivile@comune.collegno.to.it
Indirizzo Piazza del Municipio 1 piano terra, 10093 Collegno (TO) Italia
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