Fine matrimonio – Separazione/Divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile

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L’art.12 della Legge n.162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni

A chi è rivolto

Ai residenti e a coloro che hanno celebrato il matrimonio (civile e/o religioso) nel comune di Collegno o abbiano trascritto l’atto celebrato all’estero, ed aventi i seguenti requisiti: non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti

Descrizione

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
- non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti COMUNI ai coniugi richiedenti. Nulla osta l'eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, di uno soltanto dei coniugi richiedenti.
- l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale, produttivi di trasferimento patrimoniale. Non rientra nel divieto della norma la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento) sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civile o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile). Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum).  Va inoltre esclusa la competenza dell’Ufficiale di Stato Civile quando i coniugi devono regolamentare l’uso della casa coniugale.
Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Come fare

Gli sposi (e gli eventuali figli maggiorenni economicamente autosufficienti) devono produrre la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà reperibile nell’apposita modulistica.

Cosa serve

L’Ufficiale dello Stato Civile richiederà d’ufficio la documentazione necessaria e provvederà a comunicare agli interessati le due dati nelle quali dovranno presentarsi davanti all’Ufficiale dello Stato Civile stesso per sottoscrivere le due dichiarazioni.

  • All’atto del primo appuntamento davanti all’ufficiale dello Stato Civile, dovrà essere presentata la ricevuta del corrisposto importo relativo al diritto fisso pari all’ammontare dell’attuale marca da bollo (Euro 16).
  • I documenti di identità in originale degli sposi

Cosa si ottiene

L'accordo di Separazione o di Divorzio con relative annotazioni sugli atti di stato civile e comunicazioni anagrafiche relative agli sposi.

Tempi e scadenze

Primo appuntamento per l’accordo di separazione / divorzio e successivo appuntamento da fissare oltre 30 giorni al fine della conferma dell'accordo stipulato.

La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

 

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Stato Civile

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Contatti Ufficio stato civile

Telefono 0114015243

Email statocivile@comune.collegno.to.it

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Ultimo aggiornamento: 23/09/2024, 10:46

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