RICONCILIAZIONE
I coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice.
REQUISITI
L'espressa dichiarazione di riconciliazione, da parte di entrambi i coniugi, può avvenire davanti all'Ufficiale di Stato Civile nel Comune dove è avvenuto il matrimonio o dove il matrimonio è stato trascritto per residenza.
MODALITA’ DI RICHIESTA
Entrambi i coniugi si presentano all'Ufficio Stato Civile (previo appuntamento), per sottoscrivere l'atto nel quale dovrà essere dichiarata la data di effettiva riconciliazione.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La documentazione necessaria viene acquisita d'ufficio.
ITER PROCEDURA
• Entrambi i coniugi effettuano la dichiarazione di riconciliazione dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile
• L'Ufficio formula il relativo atto e provvede all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio
• Il cittadino può richiedere l'estratto di matrimonio dove risulteranno certificate tutte le annotazioni di cui sopra.
INFORMAZIONI
Al momento della dichiarazione i coniugi dovranno specificare la data in cui è avvenuta la riconciliazione anticipatamente alla data della stesura dell'atto di riconciliazione.
COMPETENZA
• Comune ove il matrimonio è stato celebrato
• Comune di residenza (presso il quale è stata fatta la trascrizione del relativo atto).