Ultimo aggiornamento: 12/09/2024, 09:36
Dichiarazione di nascita e contestuale riconoscimento di filiazione fuori del matrimonio
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Servizio attivo
I requisiti sono previsti dagli artt. 250, 251 del Codice Civile.
A chi è rivolto
Ai genitori non sposati che devono dichiarare il proprio figlio al Comune per la formazione dell'atto di nascita
Descrizione
La dichiarazione può essere effettuata:
- dai genitori congiuntamente, se intendono entrambi riconoscere il figlio;
- dal genitore che intende da solo riconoscere il figlio;
Si sottolinea che la legge italiana consente alla madre di rispettare la sua volontà di non essere nominata.
Il figlio nato fuori del matrimonio può inoltre essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
Come fare
Avviene su dichiarazione degli stessi.
Può essere resa:
• entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. In questo caso, la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale del figlio;
• entro dieci giorni dalla nascita presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto oppure presso il comune di residenza di uno dei genitori.
Ai fini della trascrizione, la dichiarazione effettuata presso la struttura sanitaria è trasmessa all'ufficio di stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro comune di residenza non necessitando, quindi, di presentarsi presso l’ufficio di stato civile.
I genitori hanno anche la facoltà di dichiarare la nascita, entro dieci giorni dal parto, nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.
L'iscrizione anagrafica del nato, indipendentemente dal luogo di registrazione della nascita del nato, verrà effettuata sempre nel comune di residenza della madre.
Cosa serve
Documentazione da presentare:
- Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
- Documento d'identità in corso di validità.
Cosa si ottiene
L'atto di nascita e relativa iscrizione anagrafica
Tempi e scadenze
La denuncia di nascita deve essere resa:
• entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove e' avvenuto la nascita.
• entro dieci giorni dalla nascita se effettuata presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto;
• se la dichiarazione è resa dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene data segnalazione al Procuratore della Repubblica di Torino.
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Contatti
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Contatti Ufficio stato civile
Telefono 0114015243
Email statocivile@comune.collegno.to.it
Indirizzo Piazza del Municipio 1 piano terra, 10093 Collegno (TO) Italia
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