Voto assistito, voto a domicilio, voto in ospedale e in case di cura

  • Servizio attivo

E’ l’esercizio del diritto di voto di chi ha bisogno di assistenza, a casa o in altra sede

A chi è rivolto

Agli elettori affetti da gravi infermità che necessitano di assistenza.

Come fare

Il voto assistito

Gli elettori affetti da gravi infermità che necessitano dell’assistenza in cabina di un accompagnatore potranno scegliere di farsi accompagnare da un familiare o da altra persona liberamente scelta, purché iscritto/a nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Una volta al seggio occorrerà esibire al presidente:

- un certificato medico rilasciato dall’ASL attestante che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore;

oppure

- la tessera elettorale su cui è stato apposto il timbro AVD, il cui modulo di richiesta è il primo in fondo alla pagina. L’elettore può, infatti, richiedere all’Ufficio Elettorale del Comune l’apposizione sulla tessera elettorale di un timbro a carattere permanente, che gli eviterà di doversi munire dell’apposito certificato medico ogni volta che si svolge una consultazione elettorale. A tal fine è necessario presentare apposita richiesta e corredarla di certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dall’ASL competente – servizio di Medicina Legale – attestante che l’elettore è impossibilitato in modo permanente ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Il voto a domicilio

E’ l’esercizio del diritto di voto al proprio domicilio.

Con l’approvazione delle Legge 7 maggio 2009, n. 46 viene esteso il diritto di voto al voto domiciliare anche ad altre categorie di elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità.Infatti, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte degli elettori.
Per esercitare il voto a domicilio occorre compilare un modulo attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, recante l’indirizzo completo ed un numero telefonico; il modulo va consegnato all’Ufficio elettorale in un periodo compreso tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la votazione.
A seconda della tipologia di elezione il voto domiciliare sarà possibile anche qualora l’elettore dimori in un Comune diverso da quello di iscrizione.

Alla domanda, compilabile con il secondo modulo in fondo alla pagina, devono essere allegati:

1) fotocopia della tessera elettorale;
2) fotocopia del documento di riconoscimento;
3) certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’ASL competente – Medicina Legale -  non antecedente il 45° giorno della data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato, o condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Il certificato medico dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art.1 del D.L. n. 1/2006.
Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato deve attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.

Il voto in ospedale e nelle case di cura

Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del D.P.R. n.361/1957 e dell'art.9 della legge 23 aprile 1976, n.136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero se iscritti nelle liste elettorali ed in possesso della tessera elettorale.

L’ammissione al voto avviene previa presentazione di apposito modulo da reperire presso la struttura ospedaliera o la casa di cura e da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo dell'ospedale o del segretario dell'istituto di cura.
Tale dichiarazione deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvederà a rilasciare immediatamente all'ospedale o alla casa di cura l'autorizzazione al voto.
Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale.

Cosa serve

Per il voto a domicilio, alla domanda, compilabile con il secondo modulo in fondo alla pagina, devono essere allegati:

  • fotocopia della tessera elettorale
  • fotocopia del documento di riconoscimento
  • ertificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’ASL competente – Medicina Legale -  non antecedente il 45° giorno della data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato, o condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Il certificato medico dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art.1 del D.L. n. 1/2006.

Cosa si ottiene

L'autorizzazione al Voto assistito, al voto a domicilio o al voto in ospedale e in case di cura

Tempi e scadenze

Per esercitare il voto a domicilio occorre compilare un modulo attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, recante l’indirizzo completo ed un numero telefonico; il modulo va consegnato all’Ufficio elettorale in un periodo compreso tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la votazione.

Per esercitare il diritto di voto in ospedale o casa di cura, la richiesta dovrà pervenire al  Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvederà a rilasciare immediatamente all'ospedale o alla casa di cura l'autorizzazione al voto.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Elettorale - Leva

Piazza del Municipio 1, 10093
Argomenti:

Descrizione

Il voto assistito

Gli elettori affetti da gravi infermità che necessitano dell’assistenza in cabina di un accompagnatore potranno scegliere di farsi accompagnare da un familiare o da altra persona liberamente scelta, purché iscritto/a nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Una volta al seggio occorrerà esibire al presidente:

- un certificato medico rilasciato dall’ASL attestante che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore;

oppure

- la tessera elettorale su cui è stato apposto il timbro AVD, il cui modulo di richiesta è il primo in fondo alla pagina. L’elettore può, infatti, richiedere all’Ufficio Elettorale del Comune l’apposizione sulla tessera elettorale di un timbro a carattere permanente, che gli eviterà di doversi munire dell’apposito certificato medico ogni volta che si svolge una consultazione elettorale. A tal fine è necessario presentare apposita richiesta e corredarla di certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dall’ASL competente – servizio di Medicina Legale – attestante che l’elettore è impossibilitato in modo permanente ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Il voto a domicilio

E’ l’esercizio del diritto di voto al proprio domicilio.

Con l’approvazione delle Legge 7 maggio 2009, n. 46 viene esteso il diritto di voto al voto domiciliare anche ad altre categorie di elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità. Infatti, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte degli elettori.
Per esercitare il voto a domicilio occorre compilare un modulo attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, recante l’indirizzo completo ed un numero telefonico; il modulo va consegnato all’Ufficio elettorale in un periodo compreso tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la votazione.
A seconda della tipologia di elezione il voto domiciliare sarà possibile anche qualora l’elettore dimori in un Comune diverso da quello di iscrizione.

Alla domanda, compilabile con il secondo modulo in fondo alla pagina, devono essere allegati:

1) fotocopia della tessera elettorale;
2) fotocopia del documento di riconoscimento;
3) certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’ASL competente – Medicina Legale -  non antecedente il 45° giorno della data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato, o condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Il certificato medico dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art.1 del D.L. n. 1/2006.
Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato deve attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.

Il voto in ospedale e nelle case di cura

Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del D.P.R. n.361/1957 e dell'art.9 della legge 23 aprile 1976, n.136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero se iscritti nelle liste elettorali ed in possesso della tessera elettorale.

L’ammissione al voto avviene previa presentazione di apposito modulo da reperire presso la struttura ospedaliera o la casa di cura e da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo dell'ospedale o del segretario dell'istituto di cura.
Tale dichiarazione deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvederà a rilasciare immediatamente all'ospedale o alla casa di cura l'autorizzazione al voto.
Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale.

Procedure collegate all'esito

nessuna, le indicazioni saranno rilasciate alle strutture di ricovero

Copertura geografica

Tutta l'area comunale

Modulistica

Ultimo aggiornamento: 22/12/2023, 22:41

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