Come si vota

 

ELEZIONI EUROPEE – SCHEDA GRIGIA
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. I voti di preferenza – nel numero massimo di tre – si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche. Nel caso di tre preferenze espresse queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.

 

ELEZIONI REGIONALI – SCHEDA VERDE
Viene eletto Presidente il capolista della lista regionale che prende il maggior numero di voti (al secondo spetta comunque il posto di consigliere regionale). Alle liste regionali sono collegate le liste provinciali, che possono essere diverse.
Vince, di conseguenza, il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei consensi. Il vincitore ottiene come premio di maggioranza l’elezione di 10 rappresentanti a lui collegati nel listino. Gli altri 40 consiglieri regionali vengono eletti con sistema proporzionale in base a circoscrizioni provinciali. La provincia di Torino (la scheda elettorale è quella che si ritroveranno ai seggi i cittadini del torinese), porterà a Palazzo Lascaris 21 consiglieri.
Sulla scheda l’elettore si troverà il nome del candidato alla presidenza affiancato dal simbolo della coalizione che lo sostiene. Sotto ci sono i simboli dei partiti che lo sostengono. L’elettore può esprimere fino a due preferenze scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, è necessario sempre scrivere nome e cognome a fianco del contrassegno, a pena di annullamento della preferenza. L’espressione di due preferenze per candidati appartenenti allo stesso sesso comporta l’annullamento della seconda preferenza.
Si può votare:
1) per una lista circoscrizionale, tracciando un segno sul relativo contrassegno. In tale caso, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista. Se il candidato si limita a esprimere il voto di preferenza a fianco di un contrassegno di una lista, il voto si intende espresso a favore di tale lista a condizione che il candidato sia presente nella lista medesima. Ove tale condizione sia rispettata, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista;
2) per il candidato Presidente e per la sua lista regionale, tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno della lista regionale, e per una lista circoscrizionale a lui collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno;
3) per il solo candidato Presidente e per la sua lista regionale, senza alcun voto di lista circoscrizionale, tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno della lista regionale (il tal caso, il voto è assegnato unicamente al candidato Presidente);
4) per un candidato Presidente e per la sua lista regionale, tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno della lista regionale, e per una lista circoscrizionale non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno (cosiddetto voto disgiunto).

 

ELEZIONI COMUNALI – SCHEDA AZZURRA
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
1 – tracciando un solo segno sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso. In tal modo, il voto si intenderà attribuito solo al predetto candidato sindaco;
2 – tracciando un solo segno sul contrassegno di una delle liste di candidati al consiglio comunale collegate a taluno dei candidati alla carica di Sindaco. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato Sindaco collegato;
3 – tracciando un segno sia su uno dei contrassegni di lista che sul nominativo del candidato alla carica di Sindaco collegato alla lista votata. In tal modo, il voto si intenderà parimenti attribuito tanto al candidato Sindaco che alla lista ad esso collegata;
4 – tracciando un segno di voto sul rettangolo recante il nominativo alla carica di sindaco ed un altro segno di voto su una lista di candidati consiglieri non collegata al candidato sindaco prescelto (c.d. voto disgiunto).
Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate a fianco del medesimo contrassegno, UNO O DUE VOTI DI PREFERENZA, scrivendo il cognome di NON PIU’ DI DUE CANDIDATI compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, ESSE DEVONO RIGUARDARE CANDIDATI DI SESSO DIVERSO della stessa lista, PENA L’ANNULLAMENTO DELLA SECONDA PREFERENZA.

Ultimo aggiornamento: 31/05/2024, 09:21

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