Questa pagina è dedicata a coloro che vivano condizioni di “emergenza abitativa” ed in particolare:

– Siano senza fissa dimora
– Siano sottoposti a sfratto per finita locazione o per morosità
– Debbano lasciare la propria abitazione a seguito di sentenza di separazione con assegnazione della casa all’altro coniuge
– Siano profughi o rifugiati
– Siano soggetti a pignoramento immobiliare
– Siano soggetti ad ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell’alloggio occupato o eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile
– Siano in alloggio dichiarato dalla competente azienda sanitaria locale inidoneo all’abitazione in relazione alle condizioni di salute di uno o più occupanti.

I cittadini residenti in Collegno da almeno tre anni e 5 anni in Piemonte, in condizione di emergenza abitativa
possono recarsi presso gli uffici Comunali e:
1) Partecipare al bando generale per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale (case popolari) allegando la documentazione relativa alla situazione di emergenza o, qualora la situazione sia insorta successivamente alla partecipazione al bando e il nucleo sia già in graduatoria, presentare tale documentazione al momento della riapertura del bando.

2) Verificare la possibilità di essere inseriti in una graduatoria comunale, detta di emergenza abitativa, per l’eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia popolare.
I requisiti principali per potervi accedere sono:

– aver maturato almeno tre anni di residenza sul territorio Collegnese e 5 anni in Piemonte
– essere in possesso di un indicatore ISEE inferiore ad € 10.876,21 (aggiornato annualmente all’indice ISTAT)
– non essere assegnatario o residente in alloggio di edilizia residenziale pubblica
– non avere la disponibilità di altro alloggio (in proprietà, usufrutto, comodato d’uso, o altro) con determinate caratteristiche in territorio regionale. Ulteriori requisiti specifici sono previsti per i singoli casi di emergenza.

Scarica i documenti correlati: modulo emergenza abitativa Regolamento di emergenza abitativa

3) Se senza fissa dimora da almeno 12 mesi oppure se in possesso dei requisiti per l’inserimento nella graduatoria comunale di emergenza abitativa, presentare domanda per accedere alla graduatoria di ospitalità alberghiera comunale.
Tramite questa graduatoria, il Comune stabilisce una priorità di intervento tra le situazioni di emergenza denunciate dall’utenza e verifica, in base alle disponibilità di bilancio ed a quanto stabilito nel “regolamento per la concessione dell’ospitalità temporanea a nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa ed a persone senza fissa dimora, nonché ulteriori misure di assistenza“, il tipo di sostegno da attivare al fine di tamponare la precarietà abitativa del nucleo.

4) Se ultra sessantacinquenni ed autosufficienti, inseriti nelle graduatorie Bando Generale o graduatoria di emergenza abitativa, possono, compatibilmente con la disponibilità di posti, concorrere per l’inserimento in un progetto di convivenza guidata presso la struttura comunale “Villa Belfiore” sita in Collegno via Martiri di Belfiore n. 7.

Scarica i documenti correlati: modulo ospitalità temporanea Regolamento concessione ospitalità alberghiera e ulteriori misure di assistenza Disciplinare per il corretto utilizzo degli appartamenti destinati all’ospitalità temporanea

BANDO COMUNALE “SALVASFRATTI “:  AL MOMENTO NON E’ POSSIBILE FARE DOMANDA

MISURA D’INTERVENTO A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI A RISCHIO DI SFRATTO
CONSULTARE IL SITO DEL COMUNE DI COLLEGNO PER CONOSCERE LE MODALITA’ APPENA SARA’ RIAPERTO IL BANDO
 

COME FUNZIONA IL PROCEDIMENTO DI SFRATTO?
Lo sfratto è’ un procedimento speciale disciplinato dal codice di procedura civile italiano agli art. 657 e ss. Il proprietario può ricorrere alla procedura di sfratto:

1) Per finita locazione:

– Quando il contratto di locazione sia ormai scaduto e l’inquilino non rilasci spontaneamente l’immobile.
– In via eccezionale, prima della scadenza naturale del contratto e previa disdetta, con efficacia successiva alla scadenza del contratto, ove il conduttore non rilasci spontaneamente l’immobile

2) A fronte del mancato pagamento del canone di locazione (per morosità).

La competenza spetta al Tribunale del luogo in cui si trova l’immobile locato (art.661 c.p.c.). Lo sfratto per morosità generalmente è preceduto dall’invio da parte del proprietario dell’unità immobiliare (eventualmente dal suo avvocato) di una lettera recapitata con raccomandata A/R con cui lo stesso richiede all’inquilino il pagamento dei canoni scaduti. Questa comunicazione non ha valore legale e non implica necessariamente l’avvio di una procedura di sfratto.
Nel caso di finita locazione, invece, il proprietario che non intenda rinnovare il contratto, deve, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto stesso, inviare all’inquilino una raccomandata A/R per informarlo della sua decisione.
Nel caso di disdetta, il contratto si ritiene scaduto dal giorno in cui è cessato il rapporto di locazione e da tale giorno, il conduttore, non sussistendo più un regolare contratto, non è legittimato a rimanere nella casa fino ad allora oggetto di locazione.
La formale disdetta del contratto di locazione operata dal proprietario nei confronti dell’inquilino almeno sei mesi prima della scadenza naturale del contratto è quindi condizione indispensabile al fine della efficace proposizione della domanda di convalida dello sfratto. A seguito della permanenza della morosità o del non rilascio spontaneo dell’alloggio,  viene attivato il procedimento di sfratto che si snoda nelle seguenti fasi:

1) Intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida presso il tribunale competente: con quest’atto il locatore invita l’inquilino a comparire un certo giorno davanti al Giudice per la definizione della controversia.
Tra il giorno della notifica dell’intimazione e quello dell’udienza di convalida devono intercorrere termini liberi non inferiori a 20 giorni.
Il Giudice, nel caso di morosità, può concedere all’inquilino un termine entro cui saldare la morosità pregressa.
Se l’inquilino non si presenta o non si oppone, il Giudice convalida lo sfratto, fissa la data di esecuzione per il rilascio dell’immobile ed invia l’atto alla Cancelleria del tribunale per l’apposizione della formula esecutiva; con tale formula si ordina a tutti gli Ufficiali Giudiziari di provvedere all’esecuzione dello sfratto previa richiesta dell’interessato, anche  con l’ausilio della forza pubblica.

2) L’atto di precetto viene emesso nel caso l’inquilino non rilasci l’immobile nella data indicata dal giudice e consiste nell’intimazione ad adempiere all’obbligo di liberare l’alloggio e di saldare l’eventuale morosità entro un termine non minore a dieci giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e’ iniziata l’esecuzione. Non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso.

3) L’esecuzione inizia con la notifica della Monitoria di sgombero, avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica alla parte che e’ tenuta a rilasciare l’immobile che il tal giorno alla tal ora si recherà presso l’immobile al fine del rilascio, eventualmente con l’assistenza della forza pubblica.
L’esecuzione non potrà avvenire prima di dieci giorni dall’avvenuta notificazione.

4) Primo accesso: nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell’esecuzione e immette il proprietario o una persona da lui designata nel possesso dell’immobile, del quale consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

5) E’ facoltà dell’Ufficiale Giudiziario concedere un’ulteriore proroga del termine previsto per il rilascio. In tal caso l’esecuzione avverrà al secondo accesso.

Ultimo aggiornamento: 22/04/2024, 11:53

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