AVVISO - dal 2020 la TASI è abbrogata, ma le disposizioni sono inserite nella nuova IMU 2020 (L.160/2019 - Legge di Bilancio 2020)

 

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

La Legge di bilancio 2020, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell'imposizione immobiliare locale stabilendo a partire dal 2020 l'unificazione di IMU e TASI. Più precisamente l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).

Per eventuali ravvedimenti operosi lunghi relativi ai beni merce (fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) fino all'anno d'imposta 2019 è necessario utilizzare il codice tributo 3961 (TASI).
Dal 2020 per tale tipologia di immobili ritorna la soggettività IMU, pertanto i relativi versamenti dovranno essere effettuati con codice tributo 3939.
Dal 2022 è prevista l'esenzione IMU sui beni merce.

 
 
Per unità immobiliari assimilate all’abitazione principale si intende altresì:
 

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

- unità immobiliari appartenenti alle  cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica.

- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, qualora questi possano essere considerati alloggi sociali.

- immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà della Città di Torino, del Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) e dell’Agenzia Territoriale per la casa (A.T.C.), o di enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

 

Dal 2015 sono soggetti al pagamento della TASI i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati.
 
Non sono soggetti al pagamento della TASI i conduttori (inquilini) e gli affittuari di attività commerciali e produttive.

Viene confermata per l'anno di imposta 2019 l'aliquota del 2,5 per mille del 2015 per i Fabbricati "BENI MERCE".

 
 

Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9.

L’imposta è calcolata in base alle quote di possesso. In caso di pluralità di possessori o di detentori si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, considerato che l’obbligazione tributaria è unica.

soggetti passivi sono i POSSESSORI O DETENTORI, a qualsiasi titolo delle unità immobiliari tassabili.

 

Sul sito internet è disponibile il simulatore per il calcolo “fai da te” e la stampa del modello F24 utilizzabile per il pagamento presso uffici postali, sportelli bancari oppure on-line (se si dispone del servizio di internet banking).

Codice Comune
Descrizione
Aliquota
Codice Tributo Comune
C860
Fabbricati "merce"
2,5 per mille
3961
 

Calcolo della TASI

 

La base imponibile TASI è la stessa già prevista per l’IMU e si ottiene applicando alla rendita risultante in catasto, rivalutata del 5%, il moltiplicatore coefficiente 160 per i fabbricati di cat A, C/2, C/6, C/7. Alla base imponibile così ottenuta si applica l’ aliquota deliberata dal Comune.

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