Descrizione
A seguito delle modifiche al Codice della Strada apportate dalla Legge 25.11.2024 n°177 e della successiva emanazione dei decreti attuativi che hanno disciplinato le caratteristiche costruttive di installazione e di rilascio del CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO, dal 17 maggio 2026 entrerà in vigore l’obbligo di apporre il contrassegno sui monopattini elettrici con la, conseguentemente obbligatorietà di stipulare contratto assicurativo di R.C. per la circolazione di veicoli.
Sono, infatti, diventati pienamente operativi i tre Decreti Attuativi emanati in materia:
27 giugno 2025, n.210 che ha disciplinato i criteri e le modalità di stampa dei contrassegni identificativi e di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche dei contrassegni, ai fini dell'univoca identificazione di ciascun monopattino, stabilendo che:
- il contrassegno identificativo è strettamente personale;
- ha forma rettangolare di dimensioni 50x60 mm e reca una combinazione alfanumerica univoca, composta da sei caratteri neri disposti su due righe da tre caratteri ciascuna;
- è stampato su supporto plastificato, retroriflettente, dotato di proprietà adesive, non rimovibile;
- il fondo è di colore bianco e i caratteri alfanumerici di colore nero; reca in modo inequivocabile l'emblema dello Stato ed è provvisto di incisioni antistrappo e serigrafia anticontraffazione;
- i caratteri alfabetici utilizzabili sono: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z; I caratteri numerici assumono tutti i valori da due (2) a nove (9). La progressione, entro il campo numerico, procede secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra.
Ha stabilito altresì le seguenti modalità di applicazione:
- l'adesione al supporto va effettuata evitando pieghe del contrassegno;
- le operazioni di apposizione vanno effettuate con la massima attenzione e cura in quanto il contrassegno non può essere riposizionato senza evitare la sua distruzione;
- in presenza di un apposito alloggiamento, il contrassegno è installato sul parafango posteriore, in posizione centrale rispetto alla larghezza del monopattino e in modo tale da risultare perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano longitudinale di simmetria del monopattino stesso;
- in mancanza di un apposito alloggiamento posteriore, il contrassegno è applicato nella parte anteriore del piantone dello sterzo, in posizione tale da essere visibile frontalmente, ad un'altezza compresa tra 0,20 metri e 1,20 metri dal suolo;
- il lato corto è disposto orizzontalmente, in modo che la combinazione alfanumerica sia orientata con la base dei caratteri rivolta verso il basso e leggibile, partendo dall'alto, da sinistra a destra;
- l’installazione deve avvenire in posizione verticale, con una tolleranza di inclinazione massima di 5 gradi rispetto alla verticale, libero da coperture, cornici o altri elementi che ostacolino la leggibilità e comunque leggibile a distanza in condizioni di luce diurna. Non può essere occultato da accessori o elementi strutturali del monopattino;
6 ottobre 2025, n. 250 che ha disciplinato le modalità di emissione, richiesta e rilascio dei contrassegni e il prezzo di vendita dei medesimi contrassegni stabilendo che:
- il prezzo di vendita di ciascun contrassegno è stabilito in € 8,66, oltre imposta di bollo e i diritti di motorizzazione, come previsti per legge, da corrispondere per la presentazione dell’istanza;
- in considerazione delle caratteristiche intrinseche di sicurezza e di produzione è da ritenersi carta valori ai sensi dell’articolo 2/10-bis, della legge 559/1966, e come tale realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con specifici materiali, tecniche, sistemi e procedure, proprie delle carte valori, e con tecnologie anticontraffazione;
- il proprietario del monopattino deve effettuare la richiesta accedendo direttamente alla piattaforma telematica e può richiedere il ritiro del contrassegno identificativo presso gli Uffici della Motorizzazione Civile o presso gli studi di consulenza automobilistica (in tal caso corrispondendo, altresì, la somma determinata da questi nel rispetto della normativa di riferimento vigente).
6 marzo 2026, n. 110 che ha disciplinato le modalità di funzionamento della piattaforma telematica istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione ai fini della presentazione della richiesta e del rilascio dei contrassegni identificativi.
Di particolare interesse per l’utenza sono i seguenti due articoli:
L’articolo 9 stabilisce le casistiche e modalità di cancellazione del contrassegno identificativo:
- in caso di deterioramento del contrassegno identificativo, il richiedente ne dà tempestiva comunicazione tramite accesso alla piattaforma;
- in caso di furto e smarrimento del contrassegno identificativo nonché in caso di furto e smarrimento del monopattino, il richiedente, entro quarantotto ore, sporge denuncia presso le autorità competenti, in conformità a quanto previsto all’articolo 102 del C.d.S. e fornisce il numero di protocollo e la data di registrazione della denuncia medesima all’interno della piattaforma.
A seguito delle suindicate comunicazioni consegue la cancellazione del contrassegno identificativo associato al relativo proprietario all’interno della piattaforma, con la precisazione che l’interessato deve aver preventivamente assolto al pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di motorizzazione, come previsti per legge.
Nell’articolo è altresì precisato che il titolare di contrassegno può richiedere, sempre tramite la piattaforma, la cancellazione volontaria del medesimo.
Viene altresì precisato che il contrassegno identificativo è strettamente personale e non duplicabile.
L’articolo 10 stabilisce la procedura da adottarsi in caso di cessione della proprietà del monopattino prevedendo che in tal caso il cedente deve rimuovere dal veicolo il contrassegno identificativo ad egli associato e nel contempo richiedere la cancellazione tramite la piattaforma come descritto nell’articolo 9.
Ne consegue che il cessionario dovrà richiedere il rilascio di un nuovo contrassegno identificativo, nel rispetto delle modalità previste dal decreto, per poter circolare.
Di seguito le sanzioni previste in caso di inottemperanza
| Violazione
legge 160 del 27.12.2019 e ss.mm.ii. – Comma 75 e ss |
Importo
Sanzione |
P.M.R.
5 gg / 60 gg |
| Circolava alla guida di M.E.
o privo di contrassegno identificativo o con contrassegno non visibile o con contrassegno alterato o contraffatto |
100,00 / 400,00 | 70,00 / 100,00 |
| Circolava alla guida di M.E.
o con contrassegno non correttamente applicato o con contrassegno non applicato pur avendolo ottenuto |
100,00 / 400,00 | 70,00 / 100,00 |
| Per aver omesso di comunicare la variazione di residenza/sede del proprietario del M.E. ex art. 93/3° C.d.S. | 100,00 / 400,00 | 70,00 / 100,00 |
| Circolava alla guida di M.E. privo di copertura assicurativa | 100,00 / 400,00 | 70,00 / 100,00 |
| Salvo che il fatto costituisca reato, per aver abusivamente prodotto o distribuito contrassegni
(previsto sequestro x confisca contrassegno) |
430,00/
1.731,00 |
301,00/
430,00 |
PER MAGGIORI INFO:
Collegarsi al seguente link del Portale dell’Automobilista del M.I.T.