Divieto di svolgere attività di comunicazione per le pubbliche amministrazioni in periodo elettorale

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Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili

Data pubblicazione:

15 Aprile 2024

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Descrizione

L'art. 9, comma 1, della Legge 28/2000 stabilisce che “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni”.

Pertanto, essendo stato pubblicato il 12 aprile u.s. sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni dell’8 e 9 giugno prossimo, al momento vige il divieto di comunicazione istituzionale e, di conseguenza, non sarà data evidenza sui siti, sui social e sui canali di messaggistica a iniziative, appuntamenti, manifestazioni.

Alla luce delle ultime indicazioni del Corecom e dell'AgCom, saranno effettuate unicamente le comunicazioni indispensabili e indifferibili e, comunque, in forma impersonale e senza l'utilizzo del logo o dello stemma araldico del Comune.

Si confida nella comprensione di tutti i cittadini.

Ultimo aggiornamento: 15/04/2024, 11:48

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