Secondo quanto prescrive la normativa nazionale e regionale, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, che sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore S.M.A.T.
La Legge Regionale n° 13/1990 prevede, all’articolo 8 comma 2, che “Tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall’apposito punto di allacciamento”.

Per lo scarico previo, trattamento di depurazione, in acque superficiali sul suolo e strati superficiali del sottosuolo, proveniente da insediamenti civili, di competenza comunale ai sensi della L.R. 48/93 (art. 2),che non recapitano in pubblica fognatura, è necessaria apposita autorizzazione. Trattasi di scarichi domestici e assimilati recapitanti in acque superficiali, suolo e strati superficiali del sottosuolo provenienti da:

  • edifici adibiti ad abitazione;
  • edifici adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, ricreativa, sportiva, culturale, scolastica, sanitaria, commerciale.

La domanda di autorizzazione va presentata secondo le seguenti indicazioni:

  • compilare il modello di Istanza di autorizzazione con i relativi allegati, in bollo (vedi modello istanza autorizzazione in pdf)
  • inserire l’istanza nel portale MUDE Piemonte, come allegato alla pratica edilizia corrispondente;

A seguito di istruttoria verrà rilasciata l’autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, salvo richiesta integrazioni. L’autorizzazione è valida per 4 anni dalla data del rilascio ed è tacitamente rinnovata ai sensi dell’art. 4 della L. R. n.6/2003 e s.m.i.
Per lavori di ampliamento o modifica dell’impianto di depurazione, deve essere inoltrata nuova istanza di autorizzazione.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’ Ufficio tutela ambientale del Comune al n. 011/4015440.

Controlli e sanzioni

L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione può effettuare il controllo degli scarichi.
Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli, e i necessari accertamenti nel rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi. Fermo restando l’applicazione delle norme sanzionatorie, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, l’autorità competente, secondo la gravità dell’infrazione procede:

  • alla diffida stabilendo un termine entro cui devono essere eliminate le irregolarità,
  • alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica,
  • alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni.

Ai sensi dell’art. 133 c.2 del D. Lgs. 152/2006, chiunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione, ovvero continui ad effettuare detti scarichi anche dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 a 60.000 euro. Nell’ipotesi di edifici isolati adibiti ad uso abitativo, la sanzione è da 600 a 3.000 euro.

Ultimo aggiornamento: 22/04/2024, 11:49

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