Sequestro per mancata copertura assicurativa
(art. 193 del C.d.S.)
La circolazione e la sosta su strada di un veicolo a motore (inteso come veicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica) e di un rimorchio (a prescindere che questo sia agganciato o meno ad un altro veicolo) non sono consentite senza la prescritta copertura assicurativa. La violazione di tale obbligo è punita con una sanzione amministrativa e con il sequestro del mezzo finalizzato alla confisca.
ITER PROCEDURALE DOPO L’ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE
Dopo la verbalizzazione, gli estremi del sequestro saranno inseriti nella banca dati convenzionalmente denominata con l’acronimo “SIVES”, con invio della comunicazione del Sequestro amm.vo alla MOTORIZZAZIONE ed al PRA.
Per quanto concerne la violazione per la mancata copertura assicurativa, il trasgressore sarà tenuto a pagare la sanzione ed a stipulare una polizza assicurativa per almeno 6 mesi. In questo caso, l’Organo accertatore potrà procedere al dissequestro del veicolo, trasmettendolo alla PREFETTURA del luogo della commessa violazione ed al PRA. Seguirà l’immediata annotazione in SIVES.
ROTTAMAZIONE DEL VEICOLO
Qualora il proprietario intenda rottamare il veicolo, dovrà agire come segue:
Compilare la domanda versando la cauzione in contanti.
L’Organo accertatore rilascia l’autorizzazione alla rottamazione.
L’utente produce il certificato di rottamazione datato, entro 30 gg dalla notifica, ottenendo la restituzione della cauzione precedentemente versata.
Si procede al DISSEQUESTRO PER ROTTAMAZIONE.
IL TRASGRESSORE NON PAGA E NON ROTTAMA
Trascorsi 60 gg dalla notifica, se non si procede al dissequestro, l’Organo procedente invia la comunicazione alla PREFETTURA, trasmettendo il verbale, il sequestro e la prova della notifica, chiedendo la confisca la confisca del mezzo.
CAMBIO DI CUSTODIA
Quando il veicolo viene affidato al conducente o al proprietario, per ottenere l’eventuale cambio del luogo di custodia, lo stesso dovrà compilare il modulo di richiesta con contestuale AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO DI CUSTODIA.
CASI IN CUI LA SANZIONE PECUNIARIA PUÒ ESSERE RIDOTTA A UN QUARTO
La sanzione pecuniaria è ridotta alla metà se la copertura assicurativa è attivata nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del C.C. (in sostanza tra il 15° e il 30° giorno dopo la scadenza dell’assicurazione).
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA.
Nei casi previsti dalla legge, per i quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta della violazione, tutta la documentazione è trasmessa alla Prefettura del luogo della commessa violazione, per l’emissione del provvedimento di confisca del veicolo.
Per la definizione della pratica di Sequestro, l’interessato dovrà recarsi presso l’Ufficio Verbali del Corpo solo dopo avere fissato l’appuntamento ai numeri 011/4015600-602-641. Per ragioni di carattere organizzativo, senza appuntamento l’utente non sarà ricevuto.
Nel giorno concordato, l’interessato dovrà necessariamente avere con sè:
- Un valido documento d’identità personale;
- La patente di guida (se posseduta);
- Verbale di contestazione (se notificatogli su strada, tramite pec, posta o messi comunali);
- Carta di circolazione del veicolo (se in suo possesso);
- Polizza assicurativa (almeno di durata semestrale).