Modalità di pagamento dei verbali – Visure foto Ricorsi – Unificazione violazioni per eccesso di velocità.

Modalità di pagamento dei verbali - Visure foto Ricorsi - Unificazione violazioni per eccesso di velocità.

  1. Utilizzare l’avviso di pagamento “PagoPa” allegato al verbale intestato al Comune di Collegno – Polizia Municipale.
  2. On-line, sul sito Collegno Vigilando (N.B.: inserire solo i primi numeri del verbale, senza ANNO e LETTERA).

 

Il pagamento non è ammesso per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell’art. 210, comma 3, C.d.S. o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Sono altresì escluse tutte le violazioni previste dalle norme c.d. complementari non comprese nel Codice della Strada e quelle per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 202, co. 3 e 3-bis C.d.S.).
ATTENZIONE: per il pagamento vanno conteggiati 5 giorni (importo scontato del 30%) o 60 giorni (minimo edittale non scontato), che decorrono dal giorno successivo dalla data di contestazione o notificazione.
Nel caso di notifica mediante PEC il conteggio decorre dalla data di consegna nella PEC del destinatario (indipendentemente dalla lettura o meno del messaggio).

RITARDO NEI PAGAMENTI

Il pagamento in ritardo oltre il 60° giorno della somma dovuta, sarà incassato come pagamento parziale e non estinguerà l’obbligazione. La somma versata verrà quindi trattenuta in acconto e, se non integrata con la somma mancante, sarà avviata la riscossione coattiva a cura della Società di riscossione appaltatrice del servizio.

Nel caso in cui l’interessato riceva un’Ingiunzione di Pagamento, potrà rivolgersi a:

I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.p.a. – Corso Francia 221/H – 10098 Rivoli (TO)

Tel. 011-9576501
Mail: coattivo.collegno@icatributi.it

VISUALIZZAZIONE FOTOGRAFIE PER VIOLAZIONI ACCERTATE TRAMITE LE POSTAZIONI FISSE DI RILEVAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA’

Le fotografie che documentano l’infrazione sono visionabili on line sul www.comune.collegno.to.it – Area Tematica Polizia Municipale o su collegno.vigilando.net (N.B.: inserire solo i primi numeri del verbale, senza ANNO e LETTERA).

VIOLAZIONE COMMESSA CON VEICOLO:

  • LA CUI TARGA È ERRATA
  •  VENDUTO
  •  OGGETTO DI FURTO
  • LA CUI TARGA È CLONATA.

Nel caso in cui alla data della violazione, risulti un errore nella trascrizione del numero di targa del veicolo o questo sia stato venduto prima della commissione della violazione, l’interessato potrà presentare istanza di annullamento in autotutela senza necessità di presentare ricorso alle Autorità competenti. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo prima della commissione della violazione, l’interessato dovrà trasmettere il relativo atto di vendita.
Nel caso in cui il veicolo sanzionato sia stato rubato prima della commissione della violazione o la targa dello stesso sia stata clonata, l’interessato potrà presentare istanza di annullamento in autotutela senza necessità di presentare ricorso alle Autorità competenti, allegando la denuncia sporta presso un Organo di Polizia. In caso di clonazione della targa, oltre alla denuncia, l’interessato dovrà inviare due fotografie (una della parte anteriore ed una della parte posteriore del veicolo) e la copia della carta di circolazione.

RICORSO AVVERSO LE VIOLAZIONI AL C.D.S. E LEGGI COMPLEMENTARI

Tutte le informazioni per la proposizione di un ricorso sono contenute nel verbale di contestazione notificato al trasgressore o ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 del c.d.s. Per completezza di informazione:
Entro gg. 60 al Prefetto di Torino, da presentarsi al Comando Polizia Municipale di Collegno (TO) ovvero da inviarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo p.e.c. o di altro servizio elettronico di recapito.
Entro gg. 30 alternativamente, al Giudice di Pace di Torino, collegandosi al link
www.giudicedipace.torino.it/

UNIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

(Artt. 142/6° TER E 198 bis del codice della strada)

 

L’art. 142/6° ter del c.d.s. introduce un meccanismo che consente, attraverso l’unificazione di più violazioni dei limiti di velocità previste dai commi 7, 8, 9 o 9-bis, di estinguere gli illeciti con il pagamento della sola sanzione più grave accertata, aumentata di 1/3. La procedura non è attivabile d’ufficio ma esclusivamente su istanza di parte. Le condizioni che possono consentire all’interessato di presentare l’istanza di unificazione dei verbali ricevuti devono concorrere e sono le seguenti:

  • Il superamento dei limiti di velocità deve essere accertato con appositi dispositivi di controllo remoto della velocità;
  • gli illeciti devono essere commessi nell’arco temporale di 1 ora, calcolata dalla prima violazione accertata;
  • gli illeciti devono essere commessi con lo stesso veicolo;
  • gli illeciti devono essere commessi su tratti di strada gestita dello stesso Ente.

 

INFORMAZIONI UTILI PER L’UTENTE.

 

La richiesta di attivazione della procedura di unificazione deve avvenire entro 120 giorni dalla prima notifica ricevuta dal trasgressore di una delle violazioni comprese tra quelle commesse nell’arco di 1 ora, anche se non riferita alla violazione più grave. Considerando che la prima notificazione ricevuta dal trasgressore potrebbe non corrispondere alla violazione più grave, il conteggio dei 120 giorni per presentare l’istanza di unificazione non deve necessariamente tener conto della data di notifica di quest’ultima.

I verbali rimanenti (meno gravi), saranno annullati solo se per essi l’interessato avrà corrisposto le relative spese di notifica (previste solo per le notifiche a mezzo posta in mancanza di un domicilio digitale) e accertamento (in questo caso sempre previste, anche per chi possiede un domicilio digitale).

Il pagamento della sanzione pecuniaria della violazione più grave aumentata di 1/3 deve essere effettuato a favore dell’Organo accertatore entro 100 giorni dalla prima notificazione. Considerando che la prima notificazione ricevuta dal trasgressore potrebbe non corrispondere alla violazione più grave, il conteggio dei 100 giorni per eseguire il pagamento non deve tener conto necessariamente della data di notifica di quest’ultima. Si precisa che nell’arco dei 100 giorni previsti, l’interessato potrà usufruire dello sconto del 30% solo se effettuerà il pagamento entro 5 giorni dalla data della prima notificazione ricevuta.

Il possesso di un domicilio digitale da parte del richiedente consentirà di eseguire la notificazione in forma celere, a favore di una rapida evasione della pratica di unificazione dei verbali e senza ulteriore aggravio di spese di notifica. In caso di non disponibilità di p.e.c. si consiglia comunque di indicare un indirizzo di posta elettronica ordinario.

 

TERMINI PER COMUNICARE I DATI PERSONALI E DELLA PATENTE DI GUIDA DEL TRASGRESSORE QUANDO PREVISTO.

 

Qualora la norma violata preveda la decurtazione del punteggio della patente di guida posseduta dal trasgressore, la dichiarazione prevista dall’art. 126bis/2° del c.d.s. dovrà essere inviata entro 60 gg. dalla data di notificazione del verbale di cui si richiede l’unificazione.

 

TABELLA PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI MAGGIORATI DI 1/3.

 

ART. VIOLATO VIOLAZIONI COMMESSE

TRA LE ORE 7 E LE ORE 22

VIOLAZIONI COMMESSE

TRA LE ORE 22 E LE ORE 7

Entro 5 gg. Dal 6° al 60° g. Oltre 60° gg. Entro 5 gg. Dal 6° al 60° g. Oltre 60° gg.
142/7° € 29,80+9,80 € 42,00+14,00 € 86,50+28,90 € 39,20+13,10 € 56,00+18,70 € 115,33+38,40
142/8° € 121,10+40,37 € 173,00+57,70 € 347,00+115,70 € 161,47+53,90 € 230,67+76,89 € 462,67+154,30
142/9° Non previsto € 543,00+181,00 € 1.085,00+361,70 Non previsto € 724,41+241,40 € 1.446,67+482,30
142/9 bis Non previsto € 845,00+281,70 € 1.691,00+563,70 Non previsto € 1.126,67+375,60 € 2.254,67+751,60

 

IMPORTI SPESE POSTALI (QUANDO PREVISTE) E ACCERTAMENTO

 

SPESE POSTALI

(NON PREVISTE SE IN POSSESSO DI DOMICILIO DIGITALE)

SPESE DI ACCERTAMENTO

SEMPRE PREVISTE

€ 11.17 € 6,40

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

 

L’istanza potrà essere inviata all’indirizzo p.e.c. posta@cert.comune.collegno.to.it (riceve anche da e-mail ordinarie), ovvero depositata presso l’ufficio protocollo del Comune di Collegno, Piazza del Municipio 1, 10093 Collegno (TO) a mezzo raccomandata o di persona negli orari di apertura al pubblico.

Per informazioni sarà possibile contattare dal lunedì al venerdì orario 9-13 l’Ufficio verbali (tel. 0114015606), esclusi sabato e festivi

Istanza per unificazione Verbali

Ultimo aggiornamento: 27/02/2025, 15:39

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