Accesso agli atti
Accesso documentale (L. 7 agosto 1990 n. 241 )
- Cos’è: È il diritto di prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi, regolato dalla Legge 241/1990.
- Quando si usa: Quando si ha un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata.
- Requisiti: È necessaria la motivazione e la legittimazione del soggetto che richiede l’accesso.
Accesso civico generalizzato (FOIA)
- Cos’è: È il diritto di accedere a tutti i dati e i documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, anche se non sono soggetti ad obbligo di pubblicazione, introdotto per favorire il controllo da parte dei cittadini.
- Quando si usa: Per ottenere informazioni su qualsiasi documento detenuto da un ente pubblico.
- Requisiti: Non è necessaria una motivazione, ma sono previste delle eccezioni per la protezione di altri interessi, come la sicurezza, la difesa, l’ordine pubblico e la privacy.
Accesso civico c.d. “semplice” ai sensi dell’art.5 c.1, del D.Lgs.33/2013
- Cos’è: È la possibilità di richiedere documenti che la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto pubblicare (nella sezione “Amministrazione trasparente”) ma non lo ha fatto.
- Quando si usa: Quando i documenti non sono stati pubblicati come previsto dalla legge.
- Requisiti: Non è richiesta una specifica motivazione, ma si tratta di una richiesta per documenti specifici che l’ente non ha reso disponibili.
Per l’accesso ai documenti trattati dal Comando di Polizia Locale quali: incidenti stradali, atti amministrativi, immagini velox vedere la seguente pagina