Ultimo aggiornamento: 09/04/2026, 12:42
Accesso agli atti
I principali tipi di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione italiana sono tre:
- l’accesso documentale (legge 241/90), che richiede un interesse diretto e motivato;
- l’accesso civico semplice (d.lgs. 33/2013), per dati la cui pubblicazione è obbligatoria;
- l’accesso generalizzato o FOIA, che permette a chiunque di richiedere documenti ulteriori, senza motivazione.
ACCESSO DOCUMENTALE (D.lgs 241/90)
Cos’è
L’accesso documentale o agli atti è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari di soggetti che sono portatori di un interesse diretto e concreto corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti (articolo 24) indicati dalla Legge 241/1990. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
Come fare
La richiesta deve essere predisposta compilando l’istanza al pulsante Accedi qui sotto e deve essere inviata al Comune utilizzando l’indirizzo pec posta@cert.comune.collegno.to.it. L’ufficio Protocollo provvederà ad inoltrare la domanda all’ ufficio che detiene gli atti.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni che iniziano a decorrere dalla presentazione della richiesta.
NB Per la richiesta di atti di incidenti stradali vai QUI
Per la richiesta di atti di edilizia vai QUI
ACCESSO CIVICO SEMPLICE (D.Lgs. 33/2013)
Cos’è
L’ accesso civico “semplice” è il diritto del cittadino a richiedere alle Pubbliche Amministrazioni la pubblicazione dei dati mancanti nella sezione Amministrazione trasparente.
Come fare
La richiesta deve essere predisposta compilando l’istanza al pulsante Accedi qui sotto e deve essere inviata al Comune utilizzando l’indirizzo pec posta@cert.comune.collegno.to.it. L’ufficio Protocollo provvederà ad inoltrare la domanda all’ ufficio che detiene gli atti.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni che iniziano a decorrere dalla presentazione della richiesta.
Sulla richiesta si dovranno indicare i dati, le informazioni o i documenti mancanti. Senza queste informazioni la domanda è inammissibile.
Una volta ricevuta la richiesta di accesso civico, l’Ufficio competente procederà alla pubblicazione nel sito “Amministrazione trasparente” del documento, dell’informazione o del dato richiesto e alla comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale.
L’ Amministrazione ha 30 giorni di tempo per rispondere.
Titolare del potere sostitutivo, in materia di richiesta di accesso civico, è il Segretario generale dell’Ente Dott. Maurizio Ferro Bosone.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO O FOIA (D.Lgs. 33/2013 art.5 c.2)
Cos’è
L’accesso civico generalizzato è il diritto di “chiunque” di accedere a dati, informazioni e documenti ulteriori detenuti dal Comune di Collegno, rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti fissati dallo stesso decreto 33/2013 per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti. L’accesso può essere negato per tutelare interessi pubblici (sicurezza, ordine pubblico, relazioni internazionali) o privati (dati personali, segreti commerciali).
L’esercizio del diritto di accesso è gratuito.
Come fare
La richiesta deve essere predisposta compilando l’istanza al pulsante Accedi qui sotto e deve essere inviata al Comune utilizzando l’indirizzo pec posta@cert.comune.collegno.to.it. L’ufficio Protocollo provvederà ad inoltrare la domanda all’ ufficio che detiene gli atti.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni che iniziano a decorrere dalla presentazione della richiesta.
In caso di mancato accoglimento, totale o parziale, differimento o mancata risposta entro 30 giorni, è possibile presentare, sempre entro 30 giorni, richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.
Titolare del potere sostitutivo, in materia di richiesta di accesso civico, è il Segretario generale dell’Ente Dott. Maurizio Ferro Bosone.
Qui la pagina di Amministrazione trasparente dove sono riportati, suddivisi per anno, gli elenchi delle richieste di accesso (civico, generalizzato, documentale) con indicazione dell’oggetto, della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione. Gli elenchi sono aggiornati con cadenza semestrale.
