Zonizzazione acustica
La zonizzazione acustica è la suddivisione del territorio cittadino in aree omogenee secondo classi di rumore
La zonizzazione acustica è la suddivisione del territorio cittadino in aree omogenee secondo classi di rumore. Finalità di tale suddivisione è attribuire i limiti propri per ogni utilizzo del territorio, dagli usi più tutelati (ad esempio scuole) a quelli che per propria natura producono livelli acustici significativi (aree produttive).
Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 28/4/2021 è stata aggiornata la Classificazione Acustica del Comune di Collegno, adottata con precedente deliberazione consigliare n. 75/2005. La stessa si compone dei seguenti documenti:
La zonizzazione acustica è la suddivisione del territorio cittadino in aree omogenee secondo classi di rumore. Finalità di tale suddivisione è attribuire i limiti propri per ogni utilizzo del territorio, dagli usi più tutelati (ad esempio scuole) a quelli che per propria natura producono livelli acustici significativi (aree produttive).
Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 28/4/2021 è stata aggiornata la Classificazione Acustica del Comune di Collegno, adottata con precedente deliberazione consigliare n. 75/2005. La stessa si compone dei seguenti documenti:
Il Comune può autorizzare il superamento in deroga di tali limiti come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 24 – 4049 del 27 giugno 2012 secondo due procedure:
AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA
1. Cantieri nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
- orario di attività compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15.00;
- utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
- durata complessiva delle attività fino a 60 giorni;In tal caso l’istanza di presentazione deve essere predisposta secondo quanto previsto dall’allegato 1.
2. Spettacoli e manifestazioni nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- svolgimento nei siti individuati secondo i criteri della d.g.r. 6 agosto 2001, n. 85–3802 “Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio” ed indicati in apposito elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale; per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all’anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell’orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00;
- per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all’anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell’orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
In tal caso l’istanza di presentazione deve essere predisposta secondo quanto previsto dall’allegato 2 della D. G. R. n. 24/2012.
ISTANZA ORDINARIA
Le istanze di autorizzazione devono essere presentate 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.