Terre e rocce da scavo
La normativa attuale sulla gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017
La normativa attuale sulla gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017. Tale norma prevede due diverse casistiche:
1. applicazione di una procedura simile a quella prevista dal Regolamento di cui al DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA con produzione maggiore di 6.000 m3;
2. applicazione di una procedura semplificata, simile a quella dell’ex art. 41bis, per tutti i cantieri inferiori a 6.000 m3 (compresi quelli che riguardano opere sottoposte a VIA o ad AIA) e per i siti di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA.
La norma prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4 del D.P.R. che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all’Arpa territorialmente competente e al Comune del luogo di produzione (all’autorità competente nel caso di “cantieri di grandi dimensioni”) utilizzando il modello di cui all’Allegato 6 del D.P.R.
Le attività di scavo, così come quelle di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l’iter edilizio.
Il produttore deve inoltre confermare l’avvenuto utilizzo inviando una specifica Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) all’autorità competente, all’Arpa competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione, utilizzando il modello di cui all’Allegato 8 del D.P.R.Il trasporto al di fuori del sito di produzione deve essere accompagnato da apposita documentazione secondo il modello di cui all’Allegato 7 del D.P.R.
Arpa Piemonte ha predisposto una modulistica tipo da utilizzare e delle F.A.Q. (vedi allegato sottostante)