IMU – Imposta Municipale Propria

  • Servizio attivo

L’articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell’imposizione immobiliare locale, stabilendo l’unificazione di Imu e Tasi.

A chi è rivolto

L'imposta si applica:

  • ai possessori di immobili, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, su aree fabbricabili, su terreni agricoli, su abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • ai fabbricati di nuova costruzione, soggetti all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzati;
  • agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria; in questo caso soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  • alle aree fabbricabili, considerate tali in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune e indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
  • ai terreni agricoli adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse) e agli altri terreni iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

 

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti sia inferiore ad € 12,00.

Come fare

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU :
La dichiarazione va presentata solo quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta, sono relative a riduzioni d'imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. In pratica, la dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (MUI). Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. Viceversa, la dichiarazione IMU deve essere presentata, limitatamente per gli immobili siti nel Comune di Collegno:

  • Per gli immobili che godono di una riduzione dell'imposta (come nel caso dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non  utilizzati, o dei terreni agricoli posseduti e condotti da      coltivatori diretti o da imprenditori agricoli);
  • Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto;
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;
  • Quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell'imposta, come nei seguenti casi:
  1. l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  2. l'atto ha riguardato un'area fabbricabile, a meno che il valore in comune commercio dell'area alienata non sia mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
  3. il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
  4. l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
  5. l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'IMU;
  6. l'immobile ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
  7. l'immobile è di interesse storico o artistico;
  8. l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria, nell'ambito di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ecc.

 

Per ulteriori istruzioni si rimanda alle casistiche predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il modello predisposto dal Comune relativo alla comunicazione di affitto agevolato, ai sensi dell’art. 2, c. 3 e 4, L. 431/1998, va presentato nel caso in cui vengano richieste riduzioni o agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull’imposta da versare per applicazione di un’aliquota ridotta.

La dichiarazione e la comunicazione vanno presentati al Comune di Collegno – ufficio Tributi - Piazza del Municipio 1- 10093 Collegno in uno dei seguenti modi:

  1. con spedizione a mezzo posta del modello di dichiarazione con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
  2. con consegna diretta all’ufficio succitato che restituisce la copia con la ricevuta di protocollo;
  3. con invio a mezzo di posta certificata all’indirizzo: posta@cert.comune.collegno.to.it

Cosa serve

Per usufruire del servizio online è necessario:

  • modello F24

Cosa si ottiene

Dichiarazione e pagamento IMU

Tempi e scadenze

LE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELL'IMU:
Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso può essere effettuato in due rate pari al 50% del dovuto in ACCONTO entro il 16 GIUGNO 2023 ed pari al 50% in SALDO entro il 16 DICEMBRE 2023. (resta ferma la facoltà di pagare in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno). Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso”.
Sul sito è disponibile il simulatore per il calcolo “fai da te”, il pagamento on line oltre alla stampa del modello F24 utilizzabile per il pagamento presso uffici postali, sportelli bancari oppure on-line (se si dispone del servizio di internet banking).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU :
La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Restano ferme le disposizioni sul Modello Unico Informatico (M.U.I.) e le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili.

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Uffici che erogano il servizio

Tributi (Imu - Tasi)

Piazza del Municipio 1, 10093

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Settore 3 - Finanze

Piazza del Municipio 1, 10093
Argomenti:

Costi

Il pagamento va effettuato con F24 con i seguenti codici tributo:

  • 3918: altri fabbricati;
  • 3916: aree fabbricabili;
  • 3930: fabbricati D (Quota Comune) 3925 fabbricati D (Quota Stato);
  • 3914: terreni;
  • 3913: fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3939: beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita) - Esenti dal 2022

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE IMU:
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile si ottiene applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, i moltiplicatori indicati nella tabella sotto riportata.

TIPOLOGIA IMMOBILE
MOLTIPLICATORE
Categorie catastali: A (esclusi A/10); C/2; C/6; C/7
160
Categoria catastale: A/10
80
Categoria catastale: B; C/3; C/4; C/5
140
Categoria catastale: C/1
55
Categoria catastale: D (esclusi D/5)
65
Categoria catastale: D/5
80
Fabbricati storici / inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 9 del Regolamento IMU)
Base imponibile ridotta del 50%
Aree fabbricabili (e fabbricati in corso di costruzione)
Valore di mercato riferito alla data del 1° gennaio ovvero a quella di acquisto se successiva; (valore mercato della sola area fabbricabile)
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
Reddito dominicale rivalutato del 25%  x 110 - ESENTE
Altri terreni agricoli (non coltivati direttamente)
Reddito dominicale rivalutato del 25%  x 135

 

-La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle cosiddette di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge con figli minori); e vi risiedono anagraficamente, in possesso dei seguenti requisiti:
- il proprietario (comodante) deve risiedere nel Comune di Collegno
- il proprietario (comodante) possieda una sola abitazione in Italia
- Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda in Collegno un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- Il contratto di comodato d’uso deve essere registrato e l’agevolazione decorre dalla data di registrazione del contratto. Il proprietario deve presentare dichiarazione IMU entro il 30/06 dell’anno successivo per attestare il possesso dei suddetti requisiti.

-Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (“beni merce”), fino a quando permane la destinazione alla vendita e non sono locati l’aliquota di Collegno è pari allo 0,25% (negli anni 2020 e 2021; mentre a partire dal 2022, tali beni, saranno esenti dall’Imu);

-Riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998:
- contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3 per l’unità immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale;
- contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2-3;
- contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1;
(che si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di conformità e rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni del D.M. 16 gennaio 2017, rilasciata da parte di una delle associazioni di categoria dei proprietari o degli inquilini) secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale);

-Esenzione IMU per i Terreni Agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendemente dalla loro ubicazione.

Procedure collegate all'esito

Consulta gli allegati

Ulteriori informazioni

L’articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell’imposizione immobiliare locale, stabilendo l’unificazione di Imu e Tasi.
Più precisamente, il comma 738 prevede che, a partire dal 2020, l’imposta unica comunale (Iuc) è abolita, fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), mentre la “nuova” Imu è disciplinata dalle disposizioni dettate dai successivi commi da 739 a 783.
In sostanza, quindi, per la Tari rimangono ferme le vecchie disposizioni, la Tasi viene soppressa e l’Imu viene ridisciplinata.
Si ricorda che l’imposta unica comunale era stata istituita dalla Legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, L. 147/2013) ed era composta, appunto, dall’imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (escluse le abitazioni principali) e da una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Tabelle delle aliquote IMU 2023

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Tutta l'area comunale

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Ultimo aggiornamento: 30/01/2024, 12:16

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