Autentica di firma

  • Servizio attivo

Attestazione, da parte del funzionario incaricato, che la sottoscrizione in fondo ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o ad una istanza è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

A chi è rivolto

Tutta la cittadinanza.

Descrizione

La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni rivolte alla pubblica amministrazione o a gestori di pubblico servizio non è più soggetta ad autentica se la firma è apposta alla presenza del dipendente addetto, competente a ricevere la documentazione.
Se la domanda, debitamente firmata, è trasmessa a mezzo posta o via fax deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido dell'interessato (artt. 21 e 38 del DPR 445/2000). La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione (art. 39 DPR 445/2000).
Nei pochi casi in cui è ancora ammessa l'autenticazione da parte dell'ufficio Anagrafe è necessario presentarsi all'ufficio con un documento d'identità e il testo della dichiarazione.

La dichiarazione dovrà contenere solo stati, fatti e qualità a conoscenza del dichiarante e NON manifestazioni di volontà e/o impegni futuri (come, ad esempio, procure, scritture private fra le parti, dichiarazioni di impegno, ecc.).

L'ufficio anagrafe può anche autenticare:

- gli atti previsti dall'art. 14 L. 53/1990 circa i procedimenti elettorali;

- i consensi scritti, da parte degli aspiranti all'adozione, all'incontro fra questi e il minore da adottare;

- gli atti per i quali il codice di procedura penale richiede tale formalità (art. 39 D.lgs. 271/1989);

- le quietanze liberatorie degli assegni bancari, per le quali è previsto un modulo nell'apposita sezione del sito;

- gli atti relativi alla cremazione;

- la firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l'elezione degli organi di ordini professionali (art. 3 comma 7, D.P.R. 169/2005);

- le firme dei candidati e dei presentatori delle liste per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto scolastico;

- gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la compravendita di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi.

NON è, infine, ammessa l'autentica di atti in lingua straniera.

Come fare

Chi può richiederla?

Le Persone maggiorenni.
Per i MINORI la firma deve essere apposta dall'esercente la potestà o dal tutore.
Per gli INTERDETTI la firma deve essere apposta dal tutore.
Per gli INABILITATI e i MINORI EMANCIPATI la firma deve essere apposta dall'interessato con l'assistenza del curatore.

Cosa serve

Presentare i seguenti documenti:

  • Documento da autenticare
  • documento di identità valido della persona che deve firmare e deve presentarsi

Cosa si ottiene

Autenticazione di Firma

Tempi e scadenze

Il rilascio è immediato.

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Uffici che erogano il servizio

Anagrafe

Piazza del Municipio 1, 10093

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Argomenti:

Costi

Se non sono previste esenzioni dalla legge per alcune specifiche autentiche, il costo è quello dell'imposta di bollo di € 16 + € 0,52 di diritti di segreteria, per un totale di € 16,52.

Procedure collegate all'esito

La si può richiedere in qualunque momento, in base agli orari di sportello, in presenza del firmatario e dell'ufficiale d'anagrafe, e non ha scadenza

Casi Particolari

Per coloro che non sanno o non possono firmare sono previste forme alternative di autentica: Chi non sa o non può firmare Il cittadino che non sa firmare la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà o non può fisicamente firmare queste dichiarazioni può rendere queste dichiarazioni davanti ad un pubblico ufficiale che si accerta dell'identità del dichiarante ed attesta che le dichiarazioni sono state a lui rese dall'interessato, in presenza di un impedimento a firmare Chi è impossibilitato temporaneamente alla firma per ragioni di salute Per il cittadino che si trova in una situazione di impedimento temporaneo a firmare, per ragioni connesse allo stato di salute le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono rese dal coniuge, o in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, ad un pubblico ufficiale, il quale si accerta dell'identità del dichiarante e del suo rapporto di parentela con la persona impossibilitata alla firma. All'interno della dichiarazione deve essere espressamente indicata anche l'esistenza dell'impedimento a firmare da parte dell'interessato. Impossibilità per motivi di salute a recarsi persso gli uffici comunali Per chi non potesse recarsi presso i nostri uffici per motivi di salute, è possibile contattare l’ufficio Anagrafe per concordare le modalità.

Copertura geografica

Tutta l'area comunale

Ultimo aggiornamento: 18/12/2023, 18:51

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