In conformità al Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 13, a decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può più essere richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato.
Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Reddito di cittadinanza nelle modalità previste dal Decreto-legge n. 4/2019.
Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il REI si compone di due parti:
1) un beneficio economico, erogato mensilmente - per un periodo massimo di 18 mesi trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi - attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) ;
2) un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.
(Rif. Normativi: Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; legge 27 dicembre 2017, n. 205)
Per i cittadini collegnesi è disponibile un servizio di Sportello REI dove vengono fornite informazioni nonché supporto nella compilazione delle domande sull’apposito modulo, c/o il Settore Politiche Sociali del Comune, Via Torino 9, Parco Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, Villa 7, I° Piano, Ufficio Solidarietà Sociale (tel. 0114015887), nei seguenti giorni e orari:
LUNEDI’ 08.30 – 13.00
GIOVEDI’ 09.00 - 17.00
VENERDI’ 09.00 – 12.00
Una volta debitamente compilate, le domande vanno consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune
Il beneficio è rivolto a tutti i nuclei familiari in possesso di determinati requisiti di residenza, economici e di compatibilità.
Per quanto riguarda i requisiti economici, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
- un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro;
- un valore ISRE ai fini REI (l'indicatore reddituale ISR dell' ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3.000 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a 10.000 euro (ridotto a 8.000 euro per due persone e a 6.000 euro per la persona sola).
Per accedere al REI è, inoltre, necessario che ciascun componente del nucleo:
- non percepisca prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.
Si precisa che il REI è incompatibile con la fruizione di ammortizzatori sociali anche durante la percezione della prestazione.
Soddisfatti i requisiti per il beneficio economico, il progetto viene predisposto con il supporto dei servizi sociali del comune (per Collegno il C.I.S.A.P.) che operano in rete con gli altri servizi territoriali (ad esempio Centri per l'Impiego, ASL, scuole, ecc.), nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l'identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (ad esempio attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, ecc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo familiare.
Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno sei mesi. Si precisa che dalla predetta durata massima del REI devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) eventualmente già erogate al nucleo familiare.
Il versamento del beneficio è disposto dall’INPS successivamente alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio.
L'ammontare del beneficio economico viene determinato integrando fino a una data soglia, le risorse a disposizione delle famiglie. In sede di prima applicazione, la soglia con cui confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari per un singolo a 2.250 euro e cresce in ragione della numerosità familiare (viene infatti riparametrata per mezzo della scala di equivalenza dell' ISEE).
L’importo è soggetto a un tetto massimo di erogazione, come risulta dalla tabella sottostante.
Numero componenti |
Scala di equivalenza ISEE |
Soglia di riferimento in sede di prima applicazione |
1 |
1.00 |
2.250,00 € |
2 |
1.57 |
3.532,50 € |
3 |
2.04 |
4.590,00 € |
4 |
2.46 |
5.535,00 € |
5 |
2.85 |
6.412,50 €* |
6 o più |
3.20 |
6.477,90 €** |
* Importi modificati per effetto della Legge di Bilancio 2018
** La soglia non può eccedere il valore annuo dell'assegno sociale incrementato
del 10%, pari per il 2018 a 6.477,90€
Per
determinarne esattamente l'ammontare, bisogna sottrarre dalla soglia i
trattamenti assistenziali fruiti dai componenti del nucleo (sono esclusi
comunque quelli non sottoposti a una valutazione della condizione economica,
come ad esempio l'indennità di accompagnamento) e l’Indicatore della
Situazione Reddituale (ISR) al netto dei trattamenti assistenziali
eventualmente inclusi nel medesimo indicatore, in caso di
percezione di redditi da parte di uno o più componenti del nucleo familiare.
Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno sei mesi. Si precisa che dalla predetta durata massima del REI devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) eventualmente già erogate al nucleo familiare.
In caso di sanzioni
legate alla violazione del progetto personalizzato e alla presentazione
di DSU contenenti dichiarazioni discordanti tra le
componenti reddituali e patrimoniali dichiarate in DSU e
rispetto a quanto effettivamente posseduto, sono previste ipotesi di revoca e
decadenza e tempi minimi prima della possibilità di presentare una nuova
domanda.