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Cittą di Collegno


Tributi e Finanze

I.C.I. - Imposta comunale sugli Immobili - Comunicato

In base alla Legge 24 Luglio 2008, n. 126 di conversione del decreto–legge 27 maggio 2008, n. 93,

sono esentate dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili:

  • l’abitazione principale nella quale si ha la residenza;
  • una sola pertinenza di categoria C2 o C6 o C7 (es. box auto o cantina accatastata separatamente dall’alloggio);
  • l’abitazione del coniuge separato, non assegnatario dell’alloggio, solo nel caso lo stesso non possieda altro immobile nel Comune di Collegno adibito ad abitazione principale;
  • Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, residenti, adibite dagli stessi ad abitazione principale e relativa pertinenza;
  • Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all’estero (e non locate);
  • Abitazione posseduta da anziano o disabile che risiede in istituti di ricovero (e non locate);
  • Alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e alloggi regolarmente assegnati dall’ATC.

L’esenzione non si applica:

  • alle abitazioni accatastate in A1, A8 e A9;
  • alle ulteriori pertinenze;

Continuano ad essere assoggettate all’ICI con il vecchio regime fiscale:

Aliquota 7 per mille, senza detrazione:

  • terreni agricoli;
  • aree fabbricabili;
  • altri fabbricati non compresi nell’esenzione (es. seconde case affittate o a disposizione, secondi box, negozi, industrie, magazzini, ....)

Aliquota 6,50 per mille, senza detrazione:

  • abitazioni in aggiunta all’abitazione principale locate a soggetti residenti in Collegno, che la utilizzano come abitazione principale.

Per informazioni: Ufficio Tributi ICI – 011/4015. 482 / 434/ 473

 

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