I.C.I. - Imposta comunale sugli Immobili - Comunicato
In base alla Legge 24 Luglio 2008, n. 126 di conversione del decreto–legge 27 maggio 2008, n. 93,
sono esentate dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili:
- l’abitazione principale nella quale si ha la residenza;
- una sola pertinenza di categoria C2 o C6 o C7 (es. box auto o cantina accatastata separatamente dall’alloggio);
- l’abitazione del coniuge separato, non assegnatario dell’alloggio, solo nel caso lo stesso non possieda altro immobile nel Comune di Collegno adibito ad abitazione principale;
- Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, residenti, adibite dagli stessi ad abitazione principale e relativa pertinenza;
- Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all’estero (e non locate);
- Abitazione posseduta da anziano o disabile che risiede in istituti di ricovero (e non locate);
- Alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e alloggi regolarmente assegnati dall’ATC.
L’esenzione non si applica:
- alle abitazioni accatastate in A1, A8 e A9;
- alle ulteriori pertinenze;
Continuano ad essere assoggettate all’ICI con il vecchio regime fiscale:
Aliquota 7 per mille, senza detrazione:
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati non compresi nell’esenzione (es. seconde case affittate o a disposizione, secondi box, negozi, industrie, magazzini, ....)
Aliquota 6,50 per mille, senza detrazione:
- abitazioni in aggiunta all’abitazione principale locate a soggetti residenti in Collegno, che la utilizzano come abitazione principale.
Per informazioni:
Ufficio Tributi ICI – 011/4015. 482 / 434/ 473
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