I.C.I. esenzione e nuove modalità di applicazione
Si ricorda, per chi non avesse effettuato il versamento nei termini, che ai sensi dell'art 13 del D Lgs 472/97 è possibile fare il ravvedimento operoso pagando il dovuto, con sanzione ridotta pari al 3% per pagamenti entro di trenta giorni dalla scadenza; e pari al 3,75% per pagamenti entro 1 anno dall'omissione.
Chi deve versare l'imposta
Deve versare l'imposta (in proporzione alla quota a e al periodo nell'anno in corso) il proprietario dell'immobile (anche se assegnato al coniuge separato), l'usufruttuario, il titolare del diritto reale d'uso o di abitazione, il titolare del diritto di enfiteusi, il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria, il superficiario, il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali e il gestore (dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico)
Riferito a: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli ubicati nel Comune.
Chi non deve versare l'imposta
Il proprietario dell’abitazione principale - ad esclusione delle Cat. A1, A8 e A9 - nella quale ha la residenza e una sola pertinenza di categoria C2 o C6 o C7 (es. box auto o cantina accatastata separatamente dall’alloggio);
Coniuge non assegnatario (comma 3-bis dell’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, introdotto dall’art. 1, comma 6, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - FINANZIARIA 2008 e D.L. 27/05/2008 n. 93 art. 1 comma 3);
Il proprietario di abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, residenti, adibite dagli stessi ad abitazione principale e relativa pertinenza;
I proprietari di immobili che rientrano nei seguenti casi:
Su apposito modulo di C/C postale n° 40508103 intestato a: Comune di Collegno - Serv. Tesoreria I.C.I. - oppure tramite bonifico bancario IBAN = IT58U 07601 01000 000040508103 - oppure trammite internet con conto Banco Posta o Carta di Credito o mediante il modello F24.
ACCONTO / UNICA SOLUZIONE
1^ rata - Entro il 16 Giugno 2011
50% dell'imposta dovuta oppure in un'unica soluzione calcolata con aliquote deliberate per l’anno 2011.
SALDO
2^ rata (saldo) - 1° Dicembre - 16 Dicembre 2011
A saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2011 e detratto l'acconto versato con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Coefficienti
fabbricati: C/1=34; A/10-D=50; altro=100
fabbricati B= 140 (anzichè 100)
terreni agricoli=75
Valore
fabbricati (rendita catastale netta + 5%) x coeff
aree fabbricabili (valore venale in commercio)
terreni agricoli (reddito domenic. + 25%) x 75
Imposta
valore x Aliquota ICI / 1000
Imposta abitazione principale solo per le Categorie Catastali A1, A8 e A9
Valore x Aliquota ICI / 1000 - € 103,30 (detrazione)
Esempio personalizzato sul possesso per 12 mesi al 100%
esempi:
Va presentata solo quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
La dichiarazione ICI:
NON DEVE ESSERE PRESENTATA:
quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (MUI). Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
DEVE ESSERE PRESENTATA:
per gli immobili che godono di una riduzione/esenzione dell'imposta (come nel caso dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, o dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto.
Quando dichiararla:
Dal 2 Maggio al 30 Settembre 2011
Deve presentare la dichiarazione
il proprietario dell'immobile (anche se assegnato al coniuge separato), l'usufruttuario, il titolare del diritto reale d'uso o di abitazione, il titolare del diritto di enfiteusi, il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria, il superficiario, il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali e il gestore (dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico)
Riferito a: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli ubicati nel Comune.
Come dichiararla
Mediante apposito modulo, reperibile in Comune o sul sito internet: ici-istruzioni-dichiarazione.pdf
Nel caso si debba comunicare al Comune l’uso gratuito (a parenti entro il 2° grado) o la variazione d’uso a causa di contratti di affitto ai sensi dell.art. 2, C. 3 e 4, L. 431/98 e locazioni a soggetti residenti in aggiunta all’abitazione principale di proprietà; è possibile utilizzare il modulo di autocertificazione allegando, nel caso dei contratti di affitto, la copia del contratto medesimo.
Dove presentarla
Direttamente allo Sportello per il Contribuente (P.zza del Municipio, 1 - Orario: Lun. 8.30-13,00 - Gio 9,00-17,00 - Ven 9,00-12,00) o a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno al Comune di Collegno, riportando la dicitura "Dichiarazione ICI 2010".
Ricordarsi di indicare nella dichiarazione il valore rivalutato dell'immobile, cioè dichiarare per: