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Cittą di Collegno


Tributi e Finanze

I.C.I. - Imposta comunale sugli Immobili

I.C.I. 2008 - esenzione e nuove modalità di applicazione

 

Pagamento anno 2008

Si ricorda, per chi non avesse effettuato il versamento nei termini, che ai sensi dell'art 13 del D Lgs 472/97 è possibile fare il ravvedimento operoso pagando il dovuto, con sanzione ridotta pari al 3,75% per pagamenti entro di trenta giorni dalla scadenza; e pari al 6% per pagamenti entro 1 anno dall'omissione. Vedere esempi

Dichiarazione anno 2007

 

Deve versare l'imposta (in proporzione alla quota a e al periodo nell'anno in corso) il proprietario dell'immobile (anche se assegnato al coniuge separato), l'usufruttuario, il titolare del diritto reale d'uso o di abitazione, il titolare del diritto di enfiteusi, il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria, il superficiario, il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali e il gestore (dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico)
Riferito a: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli ubicati nel Comune.

Come pagarla

Su apposito modulo di C/C postale n° 40508103 intestato a: Comune di Collegno - Serv. Tesoreria I.C.I. - oppure trammite internet con conto Banco Posta o Carta di Credito o mediante il modello F24.

  • con il Modello F24; si avverte che, usando tale modalità di pagamento, è possibile effettuare la compensazione con crediti di imposta esclusivamente relativi a tributi erariali (Irpef, IVA, ecc.) o a rapporti di natura previdenziale/assistenziale (Inps, Inail, ecc.). Non è ammessa in alcun modo la compensazione utilizzando crediti ICI. La colonna presente nella sezione ICI del modello F24 relativa a "importi a credito compensati" non deve quindi mai essere utilizzata a tale scopo.
  • ICI on-line: utilizzando un bollettino virtuale.
    Per ottenere codice utente e password occorre registrarsi, seguendo le indicazioni del servizio nel sito delle Poste S.P.A..
    Uno o due giorni dopo l'iscrizione, viene inviata a casa del cittadino tramite telegramma il codice di attivazione al servizio che bisogna inserire nel sito delle Poste entro 10 giorni dal ricevimento, perchè il servizio diventi attivo e sia così possibile effettuare il versamento con addebito sul tuo conto BancoPosta oppure con carta di credito.
  • Quest’anno è possibile pagare l’ICI dovuta utilizzando il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi modello 730/2008. Il contribuente può esercitare tale facoltà compilando il quadro I del 730/2008 e compilando e presentando alla banca o all’ufficio postale il modello di pagamento F24, dal quale risulti la compensazione del credito, anche se il saldo finale dovesse essere uguale a zero
Dove pagarla

Presso gli Uffici Postali (il bollo postale è a carico dell'Amministrazione Comunale per il versamente effettuato con il bollettino)

Quando pagarla

ACCONTO
1^ rata - Entro il 16 Giugno 2008 (anzichè 30 giugno)
50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente, oppure in un'unica soluzione calcolata con aliquote e detrazioni anno 2008 - l'imposta è dovuta in un'unica soluzione qualora l'ammontare annuale non superi € 10,00 (l'ulteriore detrazione si rende applicabile già in sede di versamento dell'acconto I.C.I.)

SALDO
2^ rata (saldo) - 1° Dicembre - 16 Dicembre 2008 (anzichè 20 dicembre)
A saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2008 e detratto l'acconto versato con eventuale conguaglio sulla prima rata versata - il versamento dell'imposta Comunale non è dovuto qualora l'ammontare complessivo annuale da versare non superi € 2.50.

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore 0,49 centesi, ovvero per eccesso se è superiore a detto importo.

NOVITA' - NUOVA DETRAZIONE
- Ulteriore Detrazione (comma 2-bis dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, introdotto dall’art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - FINANZIARIA 2008).

Dal 2008 è stata introdotta una ulteriore detrazione di imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo nella misura dell'1,33 per mille, calcolata sul valore catastale dell'abitazione stessa e della pertinenza ammessa dal regolamento ICI, fino all'importo massimo di Euro 200,00. Sono escluse dal beneficio dell'ulteriore detrazione le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9.

- Coniuge non assegnatario (comma 3-bis dell’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, introdotto dall’art. 1, comma 6, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - FINANZIARIA 2008).

Dal 2008 il soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale o divorzio, ha il diritto di fruire di tutte le agevolazioni Ici previste per l'abitazione principale: l'aliquota ridotta, la detrazione ordinaria e l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille. Le detrazioni spettano in proporzione alla quota posseduta dal coniuge non assegnatario

Tali agevolazioni spettano a condizione che il coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale.

 

Guida al calcolo

Coefficienti

fabbricati: C/1=34; A/10-D=50; altro=100
Novità 2007 fabbricati B= 140 (anzichè 100)
terreni agricoli=75

Valore

fabbricati (rendita catastale netta + 5% x coeff.)
aree fabbricabili (valore venale in commercio)
terreni agricoli (reddito domenic. + 25%) x 75

Imposta

valore x Aliquota ICI / 1000

Imposta abitazione principale

valore x Aliquota ICI / 1000 - [Euro 103,30(vecchia detrazione) + 1.33‰ valore immobile (nuova detrazione)]

Esempio personalizzato sul possesso per 12 mesi al 100%

esempi:

 

>>> Dichiarazioni anno 2007

Quando dichiararla
Dal 2 maggio al 31 luglio 2008
Deve presentare la dichiarazione

il proprietario dell'immobile (anche se assegnato al coniuge separato), l'usufruttuario, il titolare del diritto reale d'uso o di abitazione, il titolare del diritto di enfiteusi, il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria, il superficiario, il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali e il gestore (dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico)
Riferito a: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli ubicati nel Comune.

Si presenta se....
Nel 2007 sono stati: acquistati o venduti o per i quali si sono verificate modifiche sostanziali (es. immobili che sono stati trasferiti o sono stati oggetto di condono edilizio sui qualii è stato costituito, o estinto un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, o che abbiano perso il diritto all'esenzione o all'esclusione dall' I.C.I., o che abbiano cambiato caratteristiche o che siano variate le percentuali di possesso).
Come dichiararla
Mediante apposito modulo, reperibile in Comune o sul sito internet: www.comune.collegno.to.it
Dove presentarla

Direttamente allo Sportello per il Contribuente (P.zza del Municipio, 1 - Orario: Lun. 8.30-13,00 - Gio 9,00-17,00 - Ven 9,00-12,00) o a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno al Comune di Collegno, riportando la dicitura "Dichiarazione ICI 2007".
Ricordarsi che al 1° gennaio 2007 (salvo modifiche strutturali) occore indicare nella dichiarazione il valore rivalutato dell'immobile, cioè dichiarare per:

  • fabbricati (rendita catastale netta + 5% coef.)
  • aree fabbricabili (valore venale in commercio)
  • terreni agricoli (reddito domenic. + 25%) * 75

Ricordarsi che al 1° gennaio 2008 occorre utilizzare nel calcolo il valore rivalutato dell'immobile

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