I.C.I. 2008 - esenzione e nuove modalità di applicazione
Si ricorda, per chi non avesse effettuato il versamento nei termini, che ai sensi dell'art 13 del D Lgs 472/97 è possibile fare il ravvedimento operoso pagando il dovuto, con sanzione ridotta pari al 3,75% per pagamenti entro di trenta giorni dalla scadenza; e pari al 6% per pagamenti entro 1 anno dall'omissione. Vedere esempi
Deve versare l'imposta (in proporzione alla quota a e al periodo nell'anno in corso) il proprietario dell'immobile (anche se assegnato al coniuge separato), l'usufruttuario, il titolare del diritto reale d'uso o di abitazione, il titolare del diritto di enfiteusi, il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria, il superficiario, il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali e il gestore (dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico)
Riferito a: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli ubicati nel Comune.
Su apposito modulo di C/C postale n° 40508103 intestato a: Comune di Collegno - Serv. Tesoreria I.C.I. - oppure trammite internet con conto Banco Posta o Carta di Credito o mediante il modello F24.
Presso gli Uffici Postali (il bollo postale è a carico dell'Amministrazione Comunale per il versamente effettuato con il bollettino)
ACCONTO
1^ rata - Entro il 16 Giugno 2008 (anzichè 30 giugno)
50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente, oppure in un'unica soluzione calcolata con aliquote e detrazioni anno 2008 - l'imposta è dovuta in un'unica soluzione qualora l'ammontare annuale non superi € 10,00 (l'ulteriore detrazione si rende applicabile già in sede di versamento dell'acconto I.C.I.)
SALDO
2^ rata (saldo) - 1° Dicembre - 16 Dicembre 2008 (anzichè 20 dicembre)
A saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2008 e detratto l'acconto versato con eventuale conguaglio sulla prima rata versata - il versamento dell'imposta Comunale non è dovuto qualora l'ammontare complessivo annuale da versare non superi € 2.50.
Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore 0,49 centesi, ovvero per eccesso se è superiore a detto importo.
NOVITA' - NUOVA DETRAZIONE
- Ulteriore Detrazione (comma 2-bis dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, introdotto dall’art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - FINANZIARIA 2008).
Dal 2008 è stata introdotta una ulteriore detrazione di imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo nella misura dell'1,33 per mille, calcolata sul valore catastale dell'abitazione stessa e della pertinenza ammessa dal regolamento ICI, fino all'importo massimo di Euro 200,00. Sono escluse dal beneficio dell'ulteriore detrazione le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9.
- Coniuge non assegnatario (comma 3-bis dell’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, introdotto dall’art. 1, comma 6, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - FINANZIARIA 2008).
Dal 2008 il soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale o divorzio, ha il diritto di fruire di tutte le agevolazioni Ici previste per l'abitazione principale: l'aliquota ridotta, la detrazione ordinaria e l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille. Le detrazioni spettano in proporzione alla quota posseduta dal coniuge non assegnatario
Tali agevolazioni spettano a condizione che il coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale.
Coefficienti
fabbricati: C/1=34; A/10-D=50; altro=100
Novità 2007 fabbricati B= 140 (anzichè 100)
terreni agricoli=75
Valore
fabbricati (rendita catastale netta + 5% x coeff.)
aree fabbricabili (valore venale in commercio)
terreni agricoli (reddito domenic. + 25%) x 75
Imposta
valore x Aliquota ICI / 1000
Imposta abitazione principale
valore x Aliquota ICI / 1000 - [Euro 103,30(vecchia detrazione) + 1.33‰ valore immobile (nuova detrazione)]
Esempio personalizzato sul possesso per 12 mesi al 100%
esempi:
il proprietario dell'immobile (anche se assegnato al coniuge separato), l'usufruttuario, il titolare del diritto reale d'uso o di abitazione, il titolare del diritto di enfiteusi, il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria, il superficiario, il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali e il gestore (dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico)
Riferito a: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli ubicati nel Comune.
Direttamente allo Sportello per il Contribuente (P.zza del Municipio, 1 - Orario: Lun. 8.30-13,00 - Gio 9,00-17,00 - Ven 9,00-12,00) o a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno al Comune di Collegno, riportando la dicitura "Dichiarazione ICI 2007".
Ricordarsi che al 1° gennaio 2007 (salvo modifiche strutturali) occore indicare nella dichiarazione il valore rivalutato dell'immobile, cioè dichiarare per:
Ricordarsi che al 1° gennaio 2008 occorre utilizzare nel calcolo il valore rivalutato dell'immobile