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Città di Collegno


Tributi e Finanze

I.C.I. - Imposta comunale sugli Immobili

I.C.I. esenzione e nuove modalità di applicazione


Pagamento anno 2011

Si ricorda, per chi non avesse effettuato il versamento nei termini, che ai sensi dell'art 13 del D Lgs 472/97 è possibile fare il ravvedimento operoso pagando il dovuto, con sanzione ridotta pari al 3% per pagamenti entro di trenta giorni dalla scadenza; e pari al 3,75% per pagamenti entro 1 anno dall'omissione.

Dichiarazione anno 2010

 

Chi deve versare l'imposta
Deve versare l'imposta (in proporzione alla quota a e al periodo nell'anno in corso) il proprietario dell'immobile (anche se assegnato al coniuge separato), l'usufruttuario, il titolare del diritto reale d'uso o di abitazione, il titolare del diritto di enfiteusi, il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria, il superficiario, il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali e il gestore (dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico)
Riferito a: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli ubicati nel Comune.

Chi non deve versare l'imposta

Il proprietario dell’abitazione principale - ad esclusione delle Cat. A1, A8 e A9 - nella quale ha la residenza e una sola pertinenza di categoria C2 o C6 o C7 (es. box auto o cantina accatastata separatamente dall’alloggio);
Coniuge non assegnatario (comma 3-bis dell’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, introdotto dall’art. 1, comma 6, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - FINANZIARIA 2008 e D.L. 27/05/2008 n. 93 art. 1 comma 3);

Il proprietario di abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, residenti, adibite dagli stessi ad abitazione principale e relativa pertinenza;

I proprietari di immobili che rientrano nei seguenti casi:

  • Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all’estero (e non locate);
  • Alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e alloggi regolarmente assegnati dall’ATC.

Come pagarla

Su apposito modulo di C/C postale n° 40508103 intestato a: Comune di Collegno - Serv. Tesoreria I.C.I. - oppure tramite bonifico bancario IBAN = IT58U 07601 01000 000040508103 - oppure trammite internet con conto Banco Posta o Carta di Credito o mediante il modello F24.

  • con il Modello F24; si avverte che, usando tale modalità di pagamento, è possibile effettuare la compensazione con crediti di imposta esclusivamente relativi a tributi erariali (Irpef, IVA, ecc.) o a rapporti di natura previdenziale/assistenziale (Inps, Inail, ecc.). Non è ammessa in alcun modo la compensazione utilizzando crediti ICI. La colonna presente nella sezione ICI del modello F24 relativa a "importi a credito compensati" non deve quindi mai essere utilizzata a tale scopo.
  • ICI on-line: utilizzando un bollettino virtuale.
    Per ottenere codice utente e password occorre registrarsi, seguendo le indicazioni del servizio nel sito delle Poste S.P.A..
    Uno o due giorni dopo l'iscrizione, viene inviata a casa del cittadino tramite telegramma il codice di attivazione al servizio che bisogna inserire nel sito delle Poste entro 10 giorni dal ricevimento, perchè il servizio diventi attivo e sia così possibile effettuare il versamento con addebito sul tuo conto BancoPosta oppure con carta di credito.
  • Quest’anno è possibile pagare l’ICI dovuta utilizzando il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi modello 730/2011. Il contribuente può esercitare tale facoltà compilando il quadro I del 730/2011 e compilando e presentando alla banca o all’ufficio postale il modello di pagamento F24, dal quale risulti la compensazione del credito, anche se il saldo finale dovesse essere uguale a zero
 
Quando pagarla

ACCONTO / UNICA SOLUZIONE
1^ rata - Entro il 16 Giugno 2011
50% dell'imposta dovuta oppure in un'unica soluzione calcolata con aliquote deliberate per l’anno 2011.

SALDO
2^ rata (saldo) - 1° Dicembre - 16 Dicembre 2011
A saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2011 e detratto l'acconto versato con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

  • L'imposta è dovuta in un'unica soluzione qualora l'ammontare annuale non superi € 10,00.
  • Il versamento dell'imposta Comunale non è dovuto qualora l'ammontare complessivo annuale da versare non superi € 2.50.
  • Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore 49 centesimi, ovvero per eccesso se è superiore a detto importo.

Guida al calcolo

Coefficienti

fabbricati: C/1=34; A/10-D=50; altro=100
fabbricati B= 140 (anzichè 100)
terreni agricoli=75


Valore

fabbricati (rendita catastale netta + 5%) x coeff
aree fabbricabili (valore venale in commercio)
terreni agricoli (reddito domenic. + 25%) x 75

Imposta

valore x Aliquota ICI / 1000

Imposta abitazione principale solo per le Categorie Catastali A1, A8 e A9

Valore x Aliquota ICI / 1000 - € 103,30 (detrazione)

Esempio personalizzato sul possesso per 12 mesi al 100%

esempi:

 

>>> Dichiarazioni anno 2010

Va presentata solo quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

La dichiarazione ICI:

NON DEVE ESSERE PRESENTATA:
quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (MUI). Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

DEVE ESSERE PRESENTATA:
per gli immobili che godono di una riduzione/esenzione dell'imposta (come nel caso dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, o dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto.

  • Per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;
  • Quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell'imposta;
  • L'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • L'atto ha riguardato un'area fabbricabile, a meno che il valore in comune commercio dell'area alienata non sia mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
  • Il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
  • L’immobile è oggetto di locazioni agevolate con contratto registrato ai sensi dell’art. 2 comma 3 e 4, Legge 431/98 (allegando copia del contratto o presentandola in allegato al modulo qui indicato autocertificazione-ici.pdf );
  • L’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
  • L’immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI (DL. 93/2008);
  • L’immobile ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
  • L’immobile è stato oggetto di procedura DOCFA;
  • L’immobile è di interesse storico o artistico;
  • L’immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria, nell'ambito di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ecc.

Quando dichiararla:
Dal 2 Maggio al 30 Settembre 2011
Deve presentare la dichiarazione
il proprietario dell'immobile (anche se assegnato al coniuge separato), l'usufruttuario, il titolare del diritto reale d'uso o di abitazione, il titolare del diritto di enfiteusi, il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria, il superficiario, il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali e il gestore (dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico)
Riferito a: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli ubicati nel Comune.
Come dichiararla
Mediante apposito modulo, reperibile in Comune o sul sito internet: ici-istruzioni-dichiarazione.pdf

Nel caso si debba comunicare al Comune l’uso gratuito (a parenti entro il 2° grado) o la variazione d’uso a causa di contratti di affitto ai sensi dell.art. 2, C. 3 e 4, L. 431/98 e locazioni a soggetti residenti in aggiunta all’abitazione principale di proprietà; è possibile utilizzare il modulo di autocertificazione allegando, nel caso dei contratti di affitto, la copia del contratto medesimo.
Dove presentarla
Direttamente allo Sportello per il Contribuente (P.zza del Municipio, 1 - Orario: Lun. 8.30-13,00 - Gio 9,00-17,00 - Ven 9,00-12,00) o a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno al Comune di Collegno, riportando la dicitura "Dichiarazione ICI 2010".
Ricordarsi di indicare nella dichiarazione il valore rivalutato dell'immobile, cioè dichiarare per:

  • fabbricati (rendita catastale + 5% ) * coeff.
  • aree fabbricabili (valore venale in commercio)
  • terreni agricoli (reddito domenic. + 25%) * 75
 

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