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TITOLO I – FINALITA’
ART.1 – La Città di Collegno istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi come Organismo di educazione delle nuove generazioni alla democrazia, alla partecipazione e all’impegno nella comunità di vita, nonché come strumento utile agli adulti per conoscere e approfondire il punto di vista dei ragazzi sulla città e sui programmi di sviluppo.
TITOLO II – ELEZIONI
ART. 2 – E’ composto da 30 ragazzi eletti fra gli iscritti alla classe 4^ e 5^ delle scuole primarie e alla classe 1^ - 2^ - 3^ delle scuole secondarie di primo grado, ed è presieduto dal Sindaco di Collegno o da un Assessore suo delegato.
E’ rappresentativo, in linea di massima, di tutte le scuole e quartieri di Collegno. I rappresentanti sono equamente distribuiti nelle scuole.
ART. 3 – Il Consiglio Comunale dei Ragazzi viene eletto di norma nel mese di novembre e dura in carica 2 anni.
ART. 4 – La campagna elettorale e le successive votazioni nelle scuole si incentrano sulla presentazione, da parte di ciascuna classe interessata, di un progetto da realizzarsi nel territorio comunale nel biennio di competenza del Consiglio Comunale.
A ciascun progetto è abbinato il nominativo di un ragazzo/a a “candidato” , unitamente ad un nominativo di un ragazzo/a “supplente”.
ART. 5 – Tutti i ragazzi e le ragazze in età sono al tempo stesso elettori e candidati. Ogni classe che intende partecipare alle elezioni dovrà presentare ed illustrare il proprio progetto nell’ambito della scuola di appartenenza, in modo da farlo conoscere a tutti gli iscritti – elettori.
Sono ammessi altresì al voto i ragazzi/e della 3^ classe delle scuole primarie, per assicurare un maggior coinvolgimento alla vita della scuola e della città.
ART. 6 – In seno ad ogni scuola, avvenuta la presentazione delle iniziative proposte, si svolgeranno le elezioni nel giorno prestabilito ed unico per tutta la Città, destinate a far emergere i progetti, in funzione del numero di seggi assegnato a ciascuna Istituzione Scolastica.
ART. 7 – Ogni allievo esprimerà la propria preferenza indicando il progetto che ritiene migliore fra quelli proposti dalle classi della propria scuola o aggregazioni di scuole.
ART. 8 - Al termine delle elezioni, sarà operato lo spoglio delle votazioni, dal quale risulterà che faranno parte del Consiglio Comunale i 30 ragazzi corrispondenti ai progetti maggiormente prescelti, nel limite di almeno un progetto per ogni scuola.
Nel corso della prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi avrà luogo la proclamazione degli eletti e la definizione delle Commissioni Consiliari di cui al successivo art. 12.
La presa d’atto della composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà oggetto di una apposita delibera di Giunta Comunale.
TITOLO III – I PROGETTI
ART. 9 – Il Consiglio Comunale dei Ragazzi esamina i progetti prescelti nel corso della votazione e valuta quali sono maggiormente realizzabili, proponendone la fattibilità all’Amministrazione Comunale.
ART. 10 – Nel corso del biennio verranno attuati il/i progetti prescelti, con il budget correlato e con il fattivo coinvolgimento degli Uffici Comunali e dei soggetti associativi individuati.
TITOLO IV – LE SEDUTE DEL CONSIGLIO
ART.11 – Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce di preferenza nella Sala del Consiglio Comunale degli Adulti, presso la Villa Comunale.
Il Consiglio è convocato dal Sindaco o da un Assessore delegato e ciascuna seduta è preceduta dai lavori delle Commissioni Consiliari di cui al successivo art. 12.
I Consiglieri sono tenuti a partecipare con assiduità ai lavori del Consiglio, facendosi sostituire dal Consigliere supplente in caso di impossibilità.
Le sedute consiliari sono pubbliche.
I consiglieri, a turno, esercitano il ruolo di Presidente e di Segretario del Consiglio Comunale dei Ragazzi, assumendo i compiti di conduzione e coordinamento dello svolgimento dei lavori.
Il Segretario redige altresì il verbale di ogni seduta da affiggere nelle bacheche delle scuole, a cura dei Consiglieri.
TITOLO V – LE COMMISSIONI CONSILIARI
ART. 12 – Le Commissioni Consiliari lavorano sulle seguenti aree tematiche:
- organizzazione, spese, informazione
- progetti per il territorio
- attività sociali e ricreative nella città
Si riuniscono di norma in orario extra scolastico nelle due settimane che precedono ciascuna seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi, presso una scuola del territorio
TITOLO VI – LA COMMISSIONE DOCENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
ART. 13 – Le Istituzioni Scolastiche annualmente individuano gli Insegnanti incaricati di costituire la Commissione Docenti alla quale spettano i seguenti compiti:
- concordare con l’Amministrazione Comunale il programma annuale delle attività;
- affiancare i ragazzi delle scuole nel corso delle operazioni elettorali;
- coordinare le commissioni preparatorie alle sedute consiliari;
- assistere ai lavori delle sedute consiliari;
- svolgere una funzione informativa nell’ambito dei Collegi Docenti e Consigli d’Istituto.
TITOLO VII – RACCORDI CON IL CONSIGLIO COMUNALE DEGLI ADULTI
ART. 14 - Annualmente il Consiglio Comunale dei Ragazzi riferisce con apposita relazione al Consiglio Comunale degli Adulti, per gli opportuni raccordi programmatici e la verifica degli interventi
Approvato con Deliberazione di C.C. N. 112 del 19 Novembre 2003