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Città di Collegno


Polizia Municipale

patente card

 

PATENTE A PUNTI

 

 

 

La patente a punti (art. 126 bis C.d.S.) è stata introdotta in Italia dal 1 luglio 2003.
A ogni conducente di veicolo vengono attribuiti inizialmente 20 punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, subisce decurtazioni in caso di particolari infrazioni. L’indicazione dei punti da detrarre per ogni violazione è riportata sul verbale di contestazione.

NEOPATENTATI:

Per i conducenti che hanno conseguito la patente dopo il 1 ottobre 2003 (neopatentati) i punti sono detratti in misura doppia per i primi 3 anni dal rilascio della patente.

DETRAZIONE PUNTI:

L’organo di polizia che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente PUO’ CONTROLLARE IN TEMPO REALE LO STATO DELLA PROPRIA PATENTE con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

  • vedi modulo sopra

PER SAPERE I PUNTI PATENTE:

Per controllare in tempo reale il saldo dei propri punti basta comporre da un telefono fisso il numero 848.782.782, attivo 7 giorni su 7 al costo di una telefonata urbana, oppure accedere solo dopo la registrazione gratuita al Portale dell'automobilista , sito web del ministero dei Trasporti dedicato alle pratiche on line del settore motorizzazione.

NEL CASO DI MANCATA IDENTIFICAZIONE DEL CONDUCENTE, il PROPRIETARIO del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, DEVE fornire all’organo di polizia che procede, ENTRO 60 GIORNI dalla data di notifica del verbale, i DATI PERSONALI e DELLA PATENTE DEL CONDUCENTE al momento della commessa violazione.

L’obbligo per il proprietario di comunicare i dati del conducente al momento della violazione permane anche se si effettua il pagamento della sanzione e anche se il conducente non identificato dovesse coincidere nella persona del proprietario stesso.

SANZIONI IN CASO DI MANCATO INOLTRO DATI CONDUCENTE:

Se il proprietario omette di fornire i dati del conducente (o li fornisce in ritardo, o li fornisce in modo incompleto) scatterà per lui una SANZIONE ai sensi dell’art. 126 bis (Dal 1 gennaio 2011 l' importo della sanzione è stato aggiornato).
NON VERRANNO PERO’ IN QUESTO CASO DETRATTI PUNTI PATENTE.

 



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