Il 25 giugno 1999 è entrato in vigore il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla-osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio".
Tale regolamento agli articoli 12, 13 e 14 disciplina la "messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato", le "verifiche periodiche" e le "verifiche straordinarie" nonché, agli articoli 19 e 20, le "norme finali e transitorie" e le "abrogazioni".
Dall'esame del decreto, ed in particolare dei succitati articoli, si può ricavare l'iter procedurale che deve essere seguito in caso di presentazione di una comunicazione di messa in esercizio di un ascensore o di un montacarichi in servizio privato, che ha sostituito la vecchia licenza di esercizio
Innanzitutto occorre rilevare che l'art. 20 del D.P.R. n. 162/99 ha abrogato la legge 24 ottobre 1942, n. 1415 e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11 del D.P.R. 24 dicembre 1951 n. 1767.
Alla luce delle suddette modifiche non è più previsto il rilascio da parte del Sindaco della licenza di impianto e di quella di esercizio; di conseguenza, il preventivo esame del progetto teso al rilascio della licenza di impianto non è più richiesto.
Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato.
Come specificato in premessa, è solamente più soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.
La suddetta comunicazione, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), contiene: