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La tutela e la gestione della qualità dell’aria sono oggetto di una specifica normativa nazionale, frutto del recepimento delle direttive della Comunità Europea, finalizzata ad impedire il costante riprodursi di situazioni di criticità ambientale.
In particolare, il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 (attuativo della direttiva quadro 1996/62/CE) definisce i principi fondamentali per la diminuzione dell’inquinamento atmosferico prevedendo la fissazione di valori limite e di soglie di allarme per alcune sostanze inquinanti nonché del valore obiettivo per l’ozono al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso. Il decreto prevede inoltre l’individuazione di metodi e criteri di valutazione comuni che permettano di distinguere nell’ambito del territorio nazionale le zone in cui è opportuno conservare la qualità dell’aria, perché buona, da quelle in cui è necessario migliorarla.
Il nostro legislatore, con il D.M. 2 aprile 2002, n. 60 (attuativo delle direttive figlie 1999/30/CE e 2000/69/CE), ha fissato per una serie di agenti inquinanti (biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio) i predetti valori limite e le soglie di allarme. Tale intervento è l’espressione legislativa di una politica di ampio raggio che si prefigge da un lato di porre rimedio ai fenomeni cronici di inquinamento atmosferico e dall’altro prevede, in occasione di episodi acuti, l’adozione di azioni radicali.
Il decreto stabilisce dei valori limite annuali per la protezione della salute umana e degli ecosistemi per biossido di zolfo, ossidi di azoto, particolato (PM10), piombo e benzene. L’introduzione di questa classe di limiti è finalizzata all’adozione di interventi che siano volti ad una reale diminuzione dell’emissione di questi inquinanti piuttosto che alla sola introduzione di misure di contenimento dei picchi di concentrazione che si verificano in determinati periodi dell’anno. Inoltre, per il raggiungimento dei limiti, viene scandito il percorso da compiere nel corso dei prossimi anni, attraverso la definizione di margini di tolleranza, che si riducono progressivamente nel tempo, per portare al graduale raggiungimento del rispetto del limite. Per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, il PM10 e il monossido di carbonio sono anche definiti dei valori limite giornalieri o orari.
La configurazione proposta per i limiti short-term è volta al contenimento degli episodi acuti di inquinamento e anche in questo caso assume connotazioni che spingono le autorità competenti alla definizione di strategie efficaci e di interventi strutturali per garantire il rispetto di tali limiti. Al valore limite viene infatti associato sia un numero massimo di superamenti da registrare nel corso dell’anno sia un margine di tolleranza che, anche in questo caso, decresce gradualmente fino al raggiungimento del valore fissato.
Inoltre per il biossido di zolfo ed il biossido di azoto il decreto ha fissato delle soglie di allarme, a cui corrispondono dei livelli di concentrazione di inquinanti in atmosfera il cui superamento determina il sorgere di seri rischi per la salute umana anche in caso di esposizioni di breve durata. In caso si verifichi siffatta situazione di pericolo le autorità competenti sono ovviamente tenute all’adozione immediata di misure capaci di portare ad una riduzione delle concentrazioni di inquinante al di sotto del valore di allarme.
Con il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183 è stata recepita dal legislatore italiano la direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria.
Per il parametro ozono si individuano, come riferimento a lungo termine, i valori bersaglio e gli obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e della vegetazione.
Il valore bersaglio rappresenta il livello fissato al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana e/o sull’ambiente nel suo complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo (2010). L’obiettivo a lungo termine rappresenta la concentrazione di ozono nell’aria al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana e/o sull’ambiente nel suo complesso. Tale obiettivo deve essere conseguito, salvo quando ciò non sia realizzabile, tramite misure progressive nel lungo periodo, al fine di fornire un’efficace protezione della salute umana e dell’ambiente. Per l’ozono sono definite inoltre la soglia di allarme e la soglia di informazione alla popolazione.
Di seguitano si riportano le principali definizioni normative:
– VALORE LIMITE: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull’ambiente nel suo complesso, che dovrà essere raggiunto entro un dato termine e che non dovrà essere superato.
– SOGLIA DI ALLARME: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale gli stati membri devono immediatamente intervenire secondo quanto disposto dalla direttiva 96/62/CE.
– VALORE BERSAGLIO: livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e/o sull’ambiente nel suo complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo.
– OBIETTIVO A LUNGO TERMINE: concentrazione di ozono nell’aria al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana e/o sull’ambiente nel suo complesso. Tale obiettivo deve essere conseguito, salvo quando ciò non sia realizzabile tramite misure proporzionate, nel lungo periodo al fine di fornire un’efficace protezione della salute umana e dell’ambiente.
– MARGINE DI SUPERAMENTO: la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato alle condizione stabilite dalla direttiva 96/62/CE.
– SOGLIA DI INFORMAZIONE: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata della popolazione in generale, e raggiunto il quale gli stati membri devono immediatamente intervenire.