sommario della pagina:

vai al contenuto della pagina

Cittą di Collegno


Ambiente

ANAGRAFE CANINA

A partire da Novembre 2004 i cani vengono identificati con il microchip come stabilito dalla Legge Regionale 18/2004 e dalla Legge Regionale 09/2005.

 

Cos’è il microchip?

Il microchip è un circuito elettronico miniaturizzato che riporta un codice unico ed irripetibile. Al momento della registrazione del cane questo codice viene associato al soggetto ed al proprietario nella banca dati regionale. In questo modo, leggendo il codice del microchip si può agevolmente risalire al proprietario del cane, permettendo una più rapida restituzione dello stesso in caso di smarrimento.

Tatuaggio e microchip a confronto.

Confrontiamo il vecchio ed il nuovo sistema di identificazione:

  TATUAGGIO MICROCHIP
Leggibilità Possibiltà di alterazione nel tempo migliore garanzia di inalterabilità nel tempo
Applicazione Necessaria corretta manualità e prolungato contenimento del cane semplice applicazione come per una qualsiasi iniezione
Iscrizione
Identificazione
In due tempi: Iscrizione presso il Comune e tatuaggio presso il Servizio Veterinario ASL o da medico Veterinario di fiducia in un'unica soluzione: presso il Servizio Veterinario ASL o presso il medico Veterinario di fiducia autorizzato con rilascio immediato di certificazione
Gestione dati Spesso cartacea con difficoltà di reperimento dati Interamente informatizzata con facile aggiornamento e reperimento dei dati

Chi deve avere il microchip?

Il microchip è obbligatorio per tutti i cani nati a partire da Novembre 2004 e per i cani non ancora identificati.
La Legge Regionale 18/2004 prevede che i cuccioli siano registrati in banca dati entro il 60° giorno di vita e comunque prima della loro cessione.
In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa da € 38,00 a 232,00.
Per i cani già registrati in anagrafe, ma con tatuaggio ormai illeggibile il proprietario deve provvedere ad una nuova identificazione tramite microchip; il Servizio veterinario ASL effettua il servizio gratuitamente, oppure ci si può rivolgere al proprio Medico Veterinario di fiducia, purché autorizzato, corrispondendo la relativa parcella.
Per i cani introdotti stabilmente da altre Regioni il proprietario provvede entro 15 giorni dalla detenzione alla registrazione ed identificazione; se già in possesso di microchip entro 15 giorni deve darne comunicazione al Servizio Veterinario dell’ASL di residenza.
In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa da € 38,00 a 232,00.
I cani non identificati non possono essere condotti a mostre, fiere, gare ed esposizioni.
Il microchip è inoltre richiesto per gatti e furetti che vengono portati al di fuori dell’Italia, in quanto è richiesto per il rilascio del passaporto, indispensabile per recarsi all’estero.

A chi rivolgersi?

Il cittadino può rivolgersi ad un Medico Veterinario libero professionista purché autorizzato a livello regionale, con il pagamento della parcella; oppure al Servizio Veterinario ASL, con rimborso delle spese vive (costo del materiale utilizzato).
Per avere informazioni sulle sedi, sui giorni e sugli orari ci si deve rivolgere al Servizio Veterinario ASL 5 di Collegno (tel. 011/4017420 – 011/4017421), distretto di Rivoli (tel. 011/9551741) in orario di ufficio o al Comune URP (tel. 011/4015400)

Per l’iscrizione in Anagrafe canina è necessario essere muniti di :

- Documento di identità in corso di validità
- Codice fiscale

Cessione e Acquisizione di un cane

La prima registrazione del cane in anagrafe deve avvenire entro il 60° giorno di vita e comunque prima della sua cessione.
In caso di nascita di una cucciolata il proprietario deve iscrivere tutti i cuccioli rivolgendosi al Servizio Veterinario dell’ASL di residenza o al proprio Medico Veterinario di fiducia, purché autorizzato; i cani quindi vengono inseriti in banca dati.
In caso di inottemperanza la Legge prevede una sanzione amministrativa che varia da € 38,00 a 232,00.
In caso di cessione è il proprietario del cane a darne segnalazione al Servizio Veterinario dell’ASL di residenza entro 15 giorni, fornendo tutti i dati del nuovo proprietario, allegando fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale; per questo è disponibile il fac simile predisposto dalla Regione Piemonte. (Allegato 4)
E’ prevista una sanzione amministrativa da € 38,00 a 232,00 in caso di mancata comunicazione della variazione di proprietà.
Chi acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all’anagrafe canina è punito con una sanzione amministrativa da € 77,00 a 464,00.
Chi intende acquisire o detenere un cane ha l’obbligo di verificare l’avvenuta identificazione del soggetto e farsi rilasciare relativo documento di iscrizione.
La Legge Regionale 18/2004 prevede in caso di inottemperanza una sanzione amministrativa da € 38,00 a 232,00.

Variazione della sede di detenzione

In caso di variazione della sede abituale di detenzione il proprietario o detentore del cane è tenuto a darne comunicazione entro 15 giorni al Servizio Veterinario dell’ASL di residenza, la mancata comunicazione entro i termini di legge comporta una sanzione amministrativa da € 38,00 a 232,00.
Per facilitare le indicazioni della nuova sede di detenzione è possibile utilizzare il fac simile predisposto dalla Regione Piemonte (Allegato 5 ).

 



torna su

P.zza del Municipio 1 ~ Tel. 011/40151 ( partita iva: 00524380011 ) | © 2007- Sezione S.I.C. "Ufficio Programmazione & Web"